arera audizione delegazioneOggi si è svolta, in commissione Politiche UE al Senato, l’audizione di Arera sul ddl per la legge di delegazione europea 2019. Qui di seguito esaminiamo i temi affrontati e sintetizzati nella memoria presentata dal presidente Stefano Besseghini. (Clicca qui per leggere il documento integrale)

I temi affrontati nell’audizione di Arera in Senato

L’intervento del presidente di Arera si è soffermato in particolare su tre argomenti. Il primo è l’articolo 5 relativo all’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili; il secondo è l’articolo 12 sull’attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione); il terzo è l’articolo 19 inerente l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell’energia elettrica (rifusione).

Le proposte di Arera sull’autoconsumo

Tra i tanti temi trattati in audizione, in riferimento all’articolo 5 della direttiva sulla promozione dell’uso delle fer, c’è stato anche l’autoconsumo. Soffermiamoci su questo. 

“Una definizione unica e coerente”

In proposito, spiega Arera,preme evidenziare l’esigenza di rivedere le numerose definizioni dei sistemi semplici di produzione e di consumo“. Tali definizioni, a seguito del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, “non hanno più motivo di esistere“. Pertanto “andrebbero sostituite con una definizione unica e coerente.”

“Semplificazione della normativa vigente sulle configurazioni” 

L’Autorità propone “di prevedere, all’articolo 5, comma 1, lettera c), non solo il riordino (come già statuito), bensì anche la semplificazione della normativa vigente in materia di configurazioni per l’autoconsumo”.

“Riformulare l’articolo 12”

“Si suggerisce inoltre di riformulare anche l’articolo 12, comma 1, lettera b), del provvedimento in analisi”. In particolare bisognerebbe contemplare, “oltre all’aggiornamento del quadro normativo in materia di configurazioni per l’autoconsumo, anche la sua semplificazione nel senso sopra detto”.

Separare valorizzazione da incentivazione dell’autoconsumo

Al fine, inoltre, di coordinare l’aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili con le disposizioni agevolative per l’autoconsumo, secondo l’autorità è opportuno “separare le misure finalizzate ad attribuire all’autoconsumo una più corretta valorizzazione – coerente con i benefici derivanti dall’autoconsumo medesimo, indipendentemente dalle fonti e 5 dalle tecnologie – dalle vere e proprie misure di incentivazione”. 

Queste ultime “dovrebbero riferirsi invece alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ovvero all’efficienza energetica (ad esempio, nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento).

Promozione delle comunità di energia rinnovabile

Questa proposta punta a raggiungere “gli obiettivi individuati dalla direttiva europea per il 2030, come altresì specificato nell’articolo 5, comma 1, lettera f), in relazione alla promozione delle comunità di energia rinnovabile”. Pertanto, “l’Autorità ritiene preferibile che, nel testo del citato articolo 5, comma 1, lettera l), si prevedano “disposizioni per la valorizzazione dell’autoconsumo”, anziché disposizioni agevolative per l’autoconsumo”.

Le comunità energetiche nella direttiva (UE) 2019/944

La memoria riprende, nella sua ampia e dettagliata esposizione, il tema delle comunità energetiche anche all’interno direttiva (UE) 2019/944. Quest’ultima norma è relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) Comunità energetiche dei cittadini. Qui l’articolo in questione è il 12.

Auspicabile escludere attività di distribuzione di energia elettrica

Sulla disciplina delle comunità energetiche di cittadini, “l’Autorità ritiene auspicabile escludere, fin da subito, la possibilità che tali comunità possano svolgere l’attività di distribuzione di energia elettrica”. Tale possibilità, infatti, non solo è rimessa alla facoltativa adozione da parte di ciascuno Stato membro, ma risulta anche in contrasto con l’indicazione di “valorizzare la rete elettrica esistente”

Utilizzare in modo efficiente le reti esistenti

Per Arera è, infatti, “preferibile evitare che siano definite nuove fattispecie in cui è possibile realizzare ex novo reti private per la fornitura di utenze residenziali”. Si preferirebbe “utilizzare in maniera maggiormente efficiente le reti pubbliche esistenti”.

I motivi

Ciò è dovuto al fatto che, in contesti di utenza diversi da quelli già definiti Sistemi di distribuzione chiusi (Sdc), “è economicamente svantaggioso realizzare reti diverse e ulteriori rispetto a quelle pubbliche“. I gestori delle reti pubbliche operano, infatti, come noto, in regime di concessione. Inoltre sono assoggettati alla regolazione infrastrutturale dell’Autorità, per quanto concerne le tariffe e il riconoscimento dei costi, i livelli di qualità del servizio e le regole di separazione contabile e funzionale.

Comunità come Distribution system operator

Nel caso in cui lo Stato membro consenta alle comunità di energia di gestire la rete di distribuzione, la direttiva elettrica prevede espressamente che la comunità sia trattata, dal punto di vista della regolazione, come un Distribution system operator”. 

Rivedere la disciplina delle concessioni

In tal caso, “risulterebbe appropriato anche rivedere la disciplina delle concessioni di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99″. Questo perchè attualmente tramite le concessioni viene assegnata l’attività di distribuzione di energia elettrica. L’Arera ritiene, quindi, “opportuno espungere l’attività di distribuzione tra quelle assentite alle comunità energetiche dei cittadini ed elencate dall’articolo 12, comma 1, lettera a)”.

Nuovo ruolo del consumatore

Arera ha poi puntualizzato la sua posizione sul ruolo del consumatore. La questione è affrontata nella direttiva 2019/944. Si segnala, l’opportunità di affidare all’Autorità la definizione dei profili attuativi di tali disposizioni, al fine di garantire la necessaria gradualità a tutela del consumatore”, si legge nella memoria.

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