Il decreto di revisione del meccanismo dei Certificati bianchi, Tee, da poco firmato dal Mase ed attualmente in esame della Corte dei Conti garantisce secondo Fire “una maggiore flessibilità e semplificazioni sia per i proponenti che per la presentazione dei progetti“. Inoltre permette di definire gli obblighi fino al 2030 in linea con le previsioni del Pniec.
“Riteniamo che sarebbe possibile introdurre misure più spinte” specifica l’Associazione, giudicando nel complesso la misura “un passo avanti positivo”. Anche perché da “spazio per ulteriori rafforzamenti nei prossimi anni”.
La conferma dei vari meccanismi di flessibilità e la riduzione progressiva dei titoli virtuali negli anni, consentirebbe stando all’analisi di Fire di “affrontare eventuali periodi di carenza di Tee senza eccessivi traumi”.
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Manca però la previsione di introdurre uno schema d’aste. Il meccanismo sarebbe utile secondo l’associazione per promuovere interventi non sufficientemente supportati dai Certificati bianchi.
Le novità del decreto
- Target per i distributori obbligati: un cumulato di 7,9 milioni di certificati per gli usi finali di energia elettrica e di 4,9 milioni di certificati per gli usi finali di gas naturale da presentare entro il 2030, in accordo con gli obiettivi del Pniec.
- Confermati i titoli virtuali, dal costo di 10 euro a certificato, acquistabili dal Gse purché si sia coperta una quota dell’obbligo minimo che sale dal 40% del 2025 all’80% del 2029. Viene consolidata la finestra di novembre per la verifica degli obblighi, in aggiunta a quella di fine maggio.
- Viene introdotta la possibilità di presentare progetti aggregati e multi-soggetto. Purché gli interventi ricadano sotto la stessa tipologia e la dimensione dei risparmi non superi i 50 tep/annui. Possibili anche raggruppamenti temporanei associazioni di imprese ed enti, purché ciascuno dei membri abbia sostenuto una quota degli investimenti.
- Rimane la possibilità di avere un proponente differente dal titolare, ipotesi che nel caso di progetti multi-soggetto richiede l’acquisizione della delega da ciascuno di questi.
- I soggetti obbligati possono presentare progetti non solo tramite società controllate/controllanti, ma anche collegate e partecipate, comprese le affiliazioni commerciali.
- Diventa possibile valutare i consumi di baseline anche successivamente alla data di avvio della realizzazione del progetto, ma solo se rappresentativi della situazione ante intervento.
- Maggiore flessibilità nello scegliere approcci alternativi (e.g. schede di progetto o misure inferiori ai 12 mesi non rappresentative dei consumi annuali) in caso di difficoltà nel valutare i consumi di baseline, purché i valori determinati risultino inferiori al consumo di riferimento.
- A risparmi generati nei primi tre anni costanti, è possibile accedere a una modalità semplificata di riconoscimento dei TEE. Questa è basata sul risparmio medio conseguito in tale periodo, purché l’entità degli stessi sia inferiore ai 250 tep/anno.
- Aumentano le soluzioni che possono beneficiare dei certificati bianchi.
- Il risparmio riconosciuto per le fonti rinnovabili termiche è pari ai consumi di energia fossile evitata nel caso di sostituzione di una tecnologia convenzionale alimentata da fonti non rinnovabili o all’incremento di efficienza energetica negli altri casi.
- I risparmi energetici generati nel settore trasporti, sono equiparati a risparmi di gas naturale.
- L’obbligo di nomina dell’energy manager permane, ma si riferisce ai singoli anni. In precedenza era in vigore per tutta la vita utile, a prescindere che il soggetto rimanesse sopra la soglia d’obbligo della legge 19/1991 o meno.
- Viene sancito l’obbligo informativo di trasparenza per i soggetti partecipanti al mercato del Gme.
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