Plastic e sugar tax
foto Pixabay

Che fine hanno fatto la plastic tax e la sugar tax? Se ne parla poco ma l’entrata in vigore è prossima.

La plastic tax

La plastic tax è una tassa del valore fisso di 0,45 centesimi per ogni chilo di prodotti di plastica monouso venduto. Inizialmente prevista per luglio 2020, l’entrata in vigore dell’imposta sul consumo di plastica monouso è stata rinviata con il Decreto Rilancio n. 34 del 2020 prima al 1° gennaio 2021 e poi ancora al 1° luglio 2021.

Sempre per sostenere il comparto messo a dura prova dalla pandemia di Covid-19, con il decreto Sostegni bis l’entrata in vigore è stata ulteriormente rinviata al 1° gennaio 2022 per l’imposta sui manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi). In questo modo, viene attuata la Direttiva n. 2019/904/UE, finalizzata a prevenire l’impatto sull’ambiente dei prodotti in plastica.

Sulla base di dichiarazioni trimestrali che vanno presentate all’Agenzia delle Dogane, viene svolto un accertamento dell’imposta. I funzionari dell’Agenzia svolgono delle attività di verifica e controllo di quest’ultima e possono accedere agli impianti di produzione Macsi per poter accertare la corretta applicazione della norma.

Il quadro sanzionatorio

  • Nel caso di mancato pagamento: prima della legge di Bilancio 2021, andava dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore comunque a 500 euro. Ora le sanzioni sono state alleggerite e quella amministrativa passa dal doppio al quintuplo della tassa evasa. La sanzione non è comunque inferiore a 250 euro.
  • Nel caso di ritardato pagamento si sarebbe dovuto pagare il 30% dell’imposta dovuta, non inferiore a euro 250. Invece, la legge di Bilancio 2021 e sue modifiche prevedono una sanzione amministrativa pari al 25% del tributo dovuto, non meno di 150 euro.
  • Nel caso di tardiva presentazione della dichiarazione necessaria all’accertamento e alla liquidazione dell’imposta e per ogni altra violazione, la sanzione che prima andava da euro 500 a euro 5.000 ora è stata dimezzata. Con le recenti modifiche varia da 250 a 2.500 euro.

Le modifiche della Legge di Bilancio 2021

La legge di Bilancio 2021, oltre ad aver prorogato la plastic tax, prevede anche delle modifiche tra cui la definizione di Macsi semilavorati, all’interno della quale vengono inclusi tutti i prodotti ottenuti dallo stampaggio di Pet, detti “preforme”. 

Un’altra modifica consiste nel fatto che a sostenere il pagamento della tassa dovranno essere anche i committenti, residenti o meno nel territorio nazionale decisi a vendere Macsi ad altri soggetti nazionali. Passa a 25 euro, dai precedenti 10, la soglia di esenzione dell’imposta che risulta dalle dichiarazioni trimestrali.

Infine, per l’annualità 2021, il Decreto Agosto ha introdotto una misura che favorisce i processi di riciclaggio degli imballaggi Pet, che consente di superare il limite del 50% finora in vigore.

La Sugar tax

Ai commi 661-676 la legge di Bilancio 2020 ha introdotto la Sugar tax, un’imposta correttiva sul consumo di bevande analcoliche edulcorate, con la finalità di limitarne l’utilizzo. È utile farne cenno perché la sua entrata in vigore e applicazione è stata rimandata al 1° gennaio 2022, la medesima della Plastic Tax, e si applica nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e 0,25 euro per chilogrammo per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluzione.

I casi i cui può essere riscossa l’imposta

I casi in cui può essere riscossa la Sugar tax sono: al momento della cessione di bevande edulcorate da parte del produttore nazionale a consumatori nel territorio dello Stato oppure a rivenditori. Il secondo caso, nel momento in cui si ricevono le bevande dall’acquirente nazionale per i prodotti che provengono dall’Unione europea. Infine, quando si importano in Italia bevande edulcorate da Paesi extra UE.

I casi in cui si è esenti dall’imposta

Le bevande escluse dalla Sugar tax sono: quelle edulcorate destinate all’esportazione, quindi cedute direttamente dal produttore nazionale; le bevande il cui contenuto complessivo sia inferiore o uguale a 25 grammi per litro per i prodotti finiti e a 125 grammi per Kg per i prodotti da utilizzare previa diluizione. Ultimo caso, riguarda i beni destinati all’export.

Le sanzioni previste

In caso di mancato pagamento dell’imposta, la sanzione amministrativa va dal doppio al quintuplo dell’imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250. Nel caso di ritardato pagamento, la sanzione è pari al 25% dell’imposta dovuta, non meno di 150 euro. Per la tardiva presentazione della dichiarazione, si applica una sanzione amministrativa che va dai 250 ai 2.500 euro. 

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