Il 1° gennaio scorso è entrato in vigore il regolamento UE 2020/2174 che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII E VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti a seguito delle scelte operate a maggio 2019 dalla Conferenza delle parti della Convenzione di Basilea sulle voci relative ai rifiuti di plastica pericolosi
Quali sono i cambiamenti oggetto del regolamento appena entrato in vigore
Sono state emendate alcune nuove voci relative ai rifiuti di plastica e sono state modificate le regole d’importazione, esportazione e spedizione all’interno dell’Unione europea, in alcuni casi inasprendole in altri arrivando a impedire qualsiasi attività. Di conseguenza, le esportazioni dall’ Unione e le importazioni nell’ Unione di rifiuti di plastica di cui alle voci AC300 e Y48, destinate a, o provenienti da, paesi terzi sottoposte alla decisione Ocse, saranno soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta, mentre, conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006, sono vietate le esportazioni di rifiuti di plastica di cui alle voci A3210 e Y48 destinate a paesi terzi ai quali non si applica la decisione Ocse. Vengono inserite due nuove voci per le spedizioni di rifiuti di plastica non pericolosi all’interno dell’Unione, EU3011 e EU48, mentre le nuove voci B3011 e Y48 della convenzione di Basilea (Accordo in matria ambientale avente a oggetto la regolamentazione dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi, entrata in vigore nel 1992) definiscono le spedizioni di plastiche non pericolose destinate a, o provenienti da, paesi terzi ai quali si applica, invece, la decisione Ocse. Riguardo le esportazioni di rifiuti di plastica non pericolosi riferiti al nuovo codice B3011 verso paesi non Ocse, è la circolare del Mattm (Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare) del 24 dicembre 2020 ad aver stabilito che tali esportazioni sono soggette a procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta già dal 1° gennaio 2021, anche se bisognerà attendere il previsto emendamento al regolamento (CE) n. 1418/2007.
La posizione del Mattm
Una circolare, emanata il 24 dicembre scorso dal Mattm in attesa delle risposte relative al nuovo codice di rifiuti che verranno inserite nel regolamento (CE) n. 1418/2007, riporta che trova applicazione l’art. 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 che stabilisce che se un paese non-Ocse non ha confermato che un rifiuto possa essere importato o se, per una qualunque ragione, non sia stato contattato, si applica la procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta di cui all’art. 35 del medesimo regolamento.
Andamento del riciclo della plastica in Europa
Più del 40% del packaging di plastica viene riciclato in Europa. Sono gli ultimi dati pubblicati da Eurostat aggiornati al 2018. Capofila del recupero la Lituania (69,3%).
Mentre per il riciclo degli imballaggi in plastica la dinamica europea cambia.
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