Neutralità fiscale e comunità energetiche, chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

L'intervento dell'avv. Emilio Sani dello studio Sani Zangrando e della dottoressa Patrizia Claps, responsabile del settore consulenza dell'Agenzia delle entrate nel corso dell'evento “Un social green deal per combattere la povertà energetica" organizzato dall’Alleanza contro la povertà energetica

neutralità fiscaleServe chiarire il tema della neutralità fiscale per le comunità energetiche. È quanto sottolinea l’avv. Emilio Sani dello studio Sani Zangrando nel corso della giornata dedicata alle comunità energetiche nella due giorni dell’evento “Un social green deal per combattere la povertà energetica” organizzato dall’Alleanza contro la povertà energetica. Sono diversi i punti che sono in attesa di chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate, come spiega Sani che possono trasformare questo strumento in volano contro la povertà energetica. La responsabile del settore consulenza dell’Agenzia delle entrate, Patrizia Claps, illustra alcune chiavi di lettura del recepimento, vediamo come.

I punti da chiarire sulla neutralità fiscale delle comunità energetiche

Per chi è in difficoltà economiche è necessario avere un meccanismo aperto di adesione alla comunità, altrimenti se ne rende difficile l’accesso proprio ai più bisognosi. Per ottenere ciò “Serve poter usufruire di meccanismi di detrazione fiscale o l’utilizzo di impianti messi a disposizione dai comuni. In questo modo” spiega Sani “è possibile abbattere l’investimento e non dover subordinare la adesione della comunità al pagamento dei capitali per fare gli impianti. Così abbiamo una comunità democratica per chi ne ha più bisogno. Allo steso modo è centrale che gli importi incassati dai cittadini che appartengono alla comunità non siano poi tassati”. Questo rende la fiscalità della comunità un punto chiave del suo essere strumento di supporto sociale per sconfiggere la povertà energetica e favorire l’inclusione delle persone nella società come dalle best practice di apertura giornata lavori.

Chi partecipa alla comunità di energia rinnovabile, inoltre, non usufruisce di una riduzione immediata nella bolletta. È la Comunità istituita che “riceve il valore dell’energia immessa in rete più gli incentivi dal Gse e poi ridistribuisce questi incentivi alle persone della comunità”. Un meccanismo non immediato a cui si potrebbe facilmente porre rimedio sottolinea Sani.

Quando la necessità di una neutralità fiscale

Un primo punto critico della fiscalità è capire se “quello che incassa la comunità dal Gse come valore dell’energia e come incentivo viene a costituire un reddito tassabile per la comunità, considerato che l’Iva, per un ente non commerciale, sarebbe un costo” sottolinea Sani.

Altro tema è cosa accade ai cittadini che percepiscono questo valore incassato dalla comunità sempre sotto il profilo della tassazione. Infine gli impianti di autoconsumo collettivo possono usufruire o meno delle detrazioni fiscali del 50% con possibilità di credito di imposta potendo non considerare come cessione del credito la parte non detraibile? “In parte a queste domande risponde la circolare 18E dell’Agenzia delle entrate” sottolinea Sani “che però si è limitata a considerare il caso di condomino con persone fisiche, mentre stiamo valutando casi che sono molto diversi da questi. La comunità è aperta a imprese, enti locali, condomini con uffici e attività commerciali. Quindi ad oggi abbiamo solo una piccola conoscenza di quello che sarà il trattamento fiscale per l’energia rinnovabile”.

“Per i condomini con solo persone fisiche la parte incentivante è stata ritenuta neutra dal punto vista fiscale, mentre per la parte energia non è stata chiarissima. Dal mio punto di vista l’energia condivisa non dovrebbe essere considerata come acquistata ma neutra fiscalmente parlando come se fosse stata condivisa sul piano fisico”. Seguendo questo ragionamento “se per il condominio non ha rilevanza fiscale, non dovrebbe avercelo neanche per una comunità di energia rinnovabile non commerciale”, suggerisce Sani “mantenendo così la neutralità fiscale”.

“Se invece di una associazione vado a costituire una cooperativa o se il soggetto referente e proprietario dell’impianto non è una persona fisica o un condominio, ma un soggetto che fa produzione di energia o una impresa commerciale, la situazione può divenire complessa da definire. Per quanto trattandosi di energia autoconsumata, ricordo che in una situazione non virtuale non sarebbe sottoposta a regime fiscale, ma è importante capire la posizione dell’Agenzia dell’entrate. Il limite dei 200KW va interpretato come avviene dal punto di vista regolatorio? Una comunità può avere più impianti il cui singolo non supera i 200KW”.

Altro aspetto fiscale è quando si redistribuisce l’incasso. “Meno chiaro cosa succede nel caso che la comunità incassi gli incentivi e il valore dell’energia e quando va girare a soggetti commerciali il ricavato della vendita e della condivisione se questo è esente da tasse o da iva oppure no.

La detrazione spetta alle comunità costituite nella forma di associazione non di carattere commerciale o il caso di condominio e anche a quegli impianti finanziati dai comuni e dalle Pmi che aderiscono alla comunità? Se così fosse sarebbe facile avere degli impianti messi a disposizione da questi soggetti. Infine la caratteristica dell’edificio cambia la detrazione o ci sono soggetti membri della comunità che non sono persone fisiche o condomini”.

Il punto di vista dell’Agenzia delle entrate

Rispetto alle figure imprenditoriali che possono partecipare alle configurazioni energetiche l’Agenzia sta conducendo alcune riflessioni, perché ci sono delle peculiarità che caratterizzano le imprese e i soggetti imprenditori rispetto alle quali bisogna fare delle distinzioni per individuare il trattamento fiscale da applicare” spiega Patrizia Claps, responsabile del settore consulenza dell’Agenzia delle entrate intervenuta ai lavori.

Se nel condominio non ci sono solo persone fisiche sappiamo che nel superbonus la normativa è stata estesa anche per lavori su parti comuni a soggetti imprenditori. Tenuto conto di questa impostazione e che la normativa consente di fruire della detrazione per soggetti che aderiscono alle configurazioni energetiche, nonostante la natura degli stessi, non ci dovrebbe essere una preclusione”.

In riferimento alla natura degli immobili soggetti all’agevolazione “probabilmente ci può essere una lettura anche in senso estensivo e si tratta di aspetti sui quali serve una conferma in un documento di prassi.” Rispetto a cosa succede se una comunità è un soggetto commerciale o una cooperativa “è un dubbio non da poco e probabilmente anche da non risolvere solo in sede fiscale. Credo sia uno degli aspetti più complessi da chiarire su questa nuova entità giuridica e rappresenta uno schema di gestione dell’energia rinnovabile che deve essere auspicato per ridurre gli effetti negativi sull’ambiente. Mi chiedo se gli operatori sceglieranno questo schema giuridico di impresa”.

Rispetto al carattere di commercialità o meno della comunità se tale carattere “possa essere assicurato dalla singola predisposizione dei 200KW non ci siamo pronunciati,” spiega la Claps “personalmente ritengo che la limitazione debba riferirsi al singolo impianto e non complessivamente. Ma cercheremo di fornire una indicazione in un futuro documento di prassi. Credo che anche la delibera Arera sembra confermare questa impostazione”.

Rispetto se la detrazione degli impianti non condominiali la Claps ricorda cheServe un reddito di imposta lorda a cui i comuni non sono soggetti, e questo può costituire una limitazione”.

Guardando al trattamento fiscale degli incentivi erogati alle configurazioni sperimentali “la risoluzione ha chiarito che la tariffa premio che viene riconosciuta in quanto applicata al valore minore tra energia elettrica e messa in rete di impianti alimentati da fonti rinnovabili non assume valenza reddituale e che le componenti tariffarie non sono fiscalmente rilevanti. Dove ci sia una messa in rete di energia non auto consumata e ceduta al Gse per utilizzi a soggetti estranei alla configurazione assume rilevanza fiscale costituendo un redditoconclude la Claps.

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Giornalista, video maker, sviluppo format su più mezzi (se in contemporanea meglio). Si occupa di energia dal 2009, mantenendo sempre vivi i suoi interessi che navigano tra cinema, fotografia, marketing, viaggi e... buona cucina. Direttore di Canale Energia; e7, il settimanale di QE ed è il direttore editoriale del Gruppo Italia Energia dal 2014.