Cambia il meccanismo dell’Energy release. La firma ieri del titolare del Ministero dell’Ambiente e Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin in risposta “confort letter” ricevuta dalla Commissione europea che indicava la misura come “compatibile” con il diritto europeo a fronte del recepimento di alcune modifiche.
“L’Energy Release 2.0 – ha dichiarato il Ministro Gilberto Pichetto – è uno strumento strategico per accompagnare lo sviluppo di nuova capacità rinnovabile in Italia e sostenere la competitività del nostro sistema industriale, in particolare delle imprese energivore. Abbiamo lavorato con la Commissione Europea con spirito costruttivo, ottenendo un risultato che rafforza la solidità giuridica e l’efficacia della misura, senza ritardi o ripercussioni sulle assegnazioni già effettuate”.
L’Energy release emanata nel corso del 2024 prevedeva l’anticipazione di energia a prezzo calmierato per i comparti industriali che ne fanno più elevato uso. Sostegno che veniva concesso a fronte dell’impegno nella realizzazione di impianti rinnovabili con i quali restituire, nei successivi venti anni, l’energia anticipata.
Le integrazioni non pregiudicano l’assegnazione dell’energia anticipata già avvenuta a marzo 2025, a salvaguardia del legittimo affidamento degli operatori e mantenere la sostenibilità economica dell’operazione per i beneficiari. E’ confermata quindi l’allocazione dell’energia anticipata a 65 €/MWh secondo le domande già accolte dal GSE a marzo scorso
Il decreto sarà adesso trasmesso alla Corte dei Conti e sarà disponibile sul sito del Ministero una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Le novità introdotte nell’Energy release
Viene introdotta una procedura competitiva per la selezione dei soggetti incaricati della realizzazione di nuova capacità di generazione e della restituzione dell’energia anticipata.
Inoltre è stata inserita una clausola che evita l’eventuale sovra-remunerazione dell’investimento nello sviluppo di impianti a fonti rinnovabili al termine dei venti anni contrattuali. Valutazione che tiene conto dell’anticipazione triennale dell’energia a prezzo calmierato.
Infine è previsto un meccanismo di compensazione economica e di clausola di estensione automatica dei contratti, nel caso in cui emerga un vantaggio economico residuo al termine del periodo ventennale.
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