Tutti i limiti del bonus di efficienza edilizio al 110%

Obblighi di "procedura urbanistica autorizzative" ricariche ecar e Fer possono rallentare il processo di rinnovo edilizio

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Foto di OpenClipart-Vectors da Pixabay

Far ripartire l’edilizia in chiave sostenibile come previsto nel DL Rilancio, magari anche guardando al recupero di suolo come suggerito dal Collegato ambientale, ancora sui tavoli di lavoro, è più che auspicabile, ma non dobbiamo dimenticarci dell’Europa. C’è una correlazione da tenere presente tra il Dlgs 48/20 – Aggiornamento del Dlgs192/05, ma anche del Dpr 380 e l’Ecobonus 110% così come è disegnato ad oggi, che fa emergere vincoli di prestazioni impiantistica extra negli interventi Ecobonus 110% e diverse implicazioni di carattere amministrativo e urbanistico che evidenzia alcuni limiti del bonus efficienza energetica. Correlazioni che appesantiranno il lavoro dei Comuni, con probabili intasamenti in fase autorizzativa, ma soprattutto rallenteranno e metteranno a rischio il successo, specie temporale, della operazione “efficienza” prevista dal Governo.

Bonus efficienza energetica e limiti al confronto con l’Europa

Per accedere al bonus è necessario, per come è previsto ad ora, far scendere di 2 classi energetiche l’Ape dell’edificio. Un Ape quello dell’edificio che al momento “non esiste” come ci ricorda a più riprese anche tra i nostri articoli l’ing. ed Ege Roberto Gerbo. Comunque per raggiungere questo risultato bisogna effettuare un’azione di efficienza energetica importante: in contesto Ecobonus 110%   è previsto un cappotto termico e/o installazione principalmente di pompe di calore, anche accompagnati da impianti FV. A corredo dell’obiettivo possono concorrere altri interventi come la sostituzione dei serramenti.

Ma il cappotto, che per Ecobonus 110% interessa “l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”, è azione che comporta  la richiesta di accesso a “di pratica edilizia” in quanto trattasi di intervento di “ristrutturazione importante” (di primo livello se incidenza >50% oppure secondo livello) in coerenza energetica con la riduzione dei carichi termici, è usuale e comunque opportuno (quasi obbligatorio), procedere a un ridimensionamento della caldaia (centralizzata condominiale o di casa unifamiliare)  se già di nuova tecnologia o completa sostituzione se vecchia tecnologia.

Infine considerata la nuova normativa europea vigente recepita da Dlgs 48/20 (Aggiornamento Dlgs 192/05 per recepimento Direttiva europea 2018/844), gli interventi di  “ristrutturazione importante”  come quelli in argomento, comportano l’obbligo di realizzare altre opere impiantistiche compreso l’utilizzo di Fer (che coprano quota significativa del fabbisogno energetico per calore, elettricità e raffrescamento: minimo 50% per Acs e 35% per totale dal 1/1/2014 a crescere nel futuro fino a 50%) e dispositivi di collegamento per auto elettriche.

Quindi mettere in atto interventi per Ecobonus 110% comporta il rischio di trovarsi in una scatola cinese di prescrizioni tecniche, permessi, una lievitazione dei costi e un rischio crescente per l’asseveratore di non centrare in pieno i costi e i controlli.

“Cosa pensate accadrà negli uffici tecnici comunali quando orde di amministratori di condominio spingeranno per procedere a applicazione Ecobonus 110%?” Si chiede Gerbo “questo accadrà perché alcuni interventi previsti nell’art. 119 del decreto Rilancio punto 1 prevedono azioni per cui occorre procedura urbanistica autorizzative.

E voi che ne pensate ….?”

Per un approfondimento si veda il link

 

Leggi anche “La Commissione UE lancia due consultazioni su ristrutturazioni e obbligazioni verdi”

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Giornalista, video maker, sviluppo format su più mezzi (se in contemporanea meglio). Si occupa di energia dal 2009, mantenendo sempre vivi i suoi interessi che navigano tra cinema, fotografia, marketing, viaggi e... buona cucina. Direttore di Canale Energia; e7, il settimanale di QE ed è il direttore editoriale del Gruppo Italia Energia dal 2014.