L’attività normativa delle Regioni Italiane in materia di fonti rinnovabili è in costante evoluzione. Ma a che punto siamo? E quali sono i temi più cavillosi che la governance regionale sottopone agli operatori? Di seguito il contributo degli Avv. Immacolata Battaglino e Milly Supino di DLA Piper.
Ad oggi le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno adottato discipline relative all’iter autorizzativo per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile anche in attuazione delle Linee Guida Nazionali.
È ancora in itinere, invece, l’adozione a livello regionale degli atti di individuazione delle aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, ai sensi dell”articolo 12, comma 10, del D.Lgs. 387/2003 e in attuazione delle menzionate Linee Guida Nazionali.
Dal 2010 la maggior parte delle Regioni ha provveduto a individuare zone non idonee, talvolta solo per alcune fonti (fotovoltaico ed eolico, come nel caso della Sardegna), mentre rimangono poche quelle che non vi hanno provveduto affatto (es. Lazio).
Il caso Basilicata
Più recentemente la Regione Basilicata si è data da fare, intervenendo sulla questione della corretta realizzazione di impianti da fonti rinnovabili che, essendo di piccola e media taglia, “sfuggono” alle misure di mitigazione delineate dalle Linee Guida Nazionali.
In particolare, con D.G.R. del 2 marzo 2017, n. 175, la Regione Basilicata ha disciplinato il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti “con potenza superiore ai limiti stabiliti dalla tabella A) del Dlgs n. 387/2003 e non superiore a 1 MW“, normalmente soggetti a Procedura abilitativa semplificata (PAS), ossia a tutti gli impianti a fonti rinnovabili aventi potenza sino a 1 MW.
Da ultimo, con la D.G.R. del 4 aprile 2017, n. 284 la Regione Basilicata è intervenuta sugli impianti di piccola e piccolissima taglia che possono essere autorizzati mediante semplice comunicazione al Comune, individuando le relative aree e siti non idonei all’installazione. Con la stessa D.G.R., la Regione Basilicata è infine ritornata sul tema assai spinoso delle varianti non sostanziali degli impianti esistenti e sul rifacimento degli impianti eolici esistenti.
Il punto 17.2 delle Linee Guida Nazionali stabilisce la necessità di un raccordo tra gli strumenti regionali di tutela ambientale e le eventuali aree non idonee, e gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili definiti dalle programmazioni energetiche regionali in funzione del “Burden Sharing” regionale degli obiettivi nazionali al 2020.
Il rapporto della competenza legislativa regionale con la disciplina nazionale
Eppure, per quanto sia innegabile lo sforzo che le Regioni hanno compiuto negli ultimi anni per ottemperare ai propri obblighi e dare impulso alle rinnovabili sul proprio territorio, spesso l’attività normativa regionale si è rivelata foriera di insidie e confina gli operatori tra cavilli burocratici e interpretativi.
Soprattutto quando la competenza legislativa regionale deve fare i conti con la disciplina nazionale.
Emblematico è il caso della Regione Campania, già precedentemente ammonita con la declaratoria di incostituzionalità della L.R. n. 11/2011 che ammetteva la costruzione di nuovi aerogeneratori solo entro una distanza pari o superiore a 800 m dall’aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato.
Con l’articolo 15 commi 3 e 4 della L.R. 5 aprile 2016, n. 6 la Regione Campania si è nuovamente attribuita il potere di vietare l’installazione di impianti eolici sul territorio regionale, sospendendo il rilascio di nuove autorizzazioni fino all’approvazione delle delibere sulle aree non idonee.
Con Ordinanza n. 1773 del 1 aprile 2017, il TAR Campania ha affermato che la moratoria esorbita la competenza del legislatore regionale, essendo in contrasto con i principi di celerità e semplificazione amministrativa stabiliti dalla legge statale, e ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della predetta norma.
I criteri per l’individuazione delle aree non idonee all’installazione degli impianti eolici con potenza superiore a 20 kW sono stati approvati dalla Regione Campania con le D.G.R. 532/2016 e 533/2016, anche queste ultime impugnate al TAR dagli operatori del settore.
Resta dunque ancora in evoluzione il completamento del quadro normativo da parte delle Regioni e delle Province Autonome in adempimento alle Linee Guida Nazionali.
Per ricevere quotidianamente i nostri aggiornamenti su energia e transizione ecologica, basta iscriversi alla nostra newsletter gratuita
e riproduzione totale o parziale in qualunque formato degli articoli presenti sul sito.