Cessione del credito di imposta per interventi di riqualificazione energetica: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

DetrazioniIl regime di detrazioni fiscali per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici è stato recentemente rivisto e potenziato per effetto delle previsioni contenute nel D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (“D.L. n. 63/13”). La Legge di bilancio per il 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232) ha previsto la possibilità di cedere a soggetti terzi (art. 1, comma 2-sexies) il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni derivanti dal sostenimento di spese per la riqualificazione energetica. La finalità principale della disciplina della cessione è infatti volta ad agevolare i soggetti che sono impossibilitati a fruire, per limiti di capienza d’imposta, delle detrazioni astrattamente spettanti per tali interventi.

La detrazione dall’imposta lorda è prevista nella misura:

  1. del 70% delle spese sostenute, se relative ad interventi condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
  2. del 75%, in caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva che conseguono almeno la qualità media di cui al D.M. MiSE del 26/06/2015.

La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Mediante il provvedimento emanato in data 8 giugno 2017 (Prot. n. 108577), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità concrete di cessione del credito per gli interventi previsti dall’art. 14, comma 2-quater del D.L. 4 giugno 2013, n. 63. L’Amministrazione finanziaria ha in particolare chiarito l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della disciplina, gli adempimenti necessari alla cessione del credito nonché le modalità di utilizzo del credito in compensazione.

Ambito soggettivo

Possono cedere il credito:

– i condòmini teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi di riqualificazione energetica e gli interventi antisismici di cui all’articolo 14, comma 2-quater, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63; b), nonché

– i cessionari del credito, che possono a loro volta effettuare ulteriori cessioni.

Posto che il credito può essere ceduto da tutti i condòmini, anche se non tenuti al versamento dell’imposta, possono beneficiare della cessione anche coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (si pensi al caso di un soggetto titolare di redditi molto bassi per i quali la relativa imposta risulti inferiore, se non nulla, rispetto alla detrazione stessa).

Il trasferimento può avvenire a favore di fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 14, comma 2-quater del D.L. 63/2013 ovvero di altri soggetti privati (persone fisiche, società o enti). Per quanto l’Agenzia abbia, nel provvedimento in commento, affermato l’esistenza di una preclusione alla possibilità che la cessione avvenga nei confronti di istituti di credito, di intermediari finanziari e di amministrazioni pubbliche (D.Lgs. n. 165/2001), tale limitazione sembra essere venuta meno per effetto delle modifiche intervenute con il D.L. n. 50/2017, recentemente convertito con modificazioni e il cui testo definitivo è stato approvato dal Senato in data 15 giugno 2017.

Credito cedibile e adempimenti necessari per la cessione

Può essere oggetto di cessione il credito corrispondente alla detrazione dall’imposta lorda spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 nella misura del 70%, se relative ad interventi condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e nella misura del 75%, se relative ad interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. Il limite massimo di spese su cui è calcolata la detrazione non deve superare i 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Il condòmino può cedere la quota a lui imputabile dell’intera detrazione, calcolata:

(i) sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori;

(ii) sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio.

Il credito diventa disponibile dopo il 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa (ovvero a quello in cui il fornitore ha emesso fattura se la cessione è effettuata a favore dello stesso). Soltanto dopo che il credito è divenuto disponibile, il cessionario potrà a sua volta cedere, in tutto o in parte, lo stesso.

Il provvedimento prescrive una serie di comunicazioni necessarie ai fini della cessione. In particolare il condòmino dovrà dapprima comunicare all’Amministratore di condominio – entro il 31 dicembre del periodo d’imposta rilevante – l’avvenuta cessione del credito, l’accettazione da parte del cessionario, nonché i dati di quest’ultimo. In seguito, l’Amministratore di condominio procederà a trasmettere all’Agenzia delle Entrate una comunicazione annuale contenente l’ammontare del credito ceduto spettante (per la parte non trasferita), l’avvenuta accettazione da parte del cessionario e i dati dello stesso. L’Amministratore dovrà poi procedere a consegnare al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione al Fisco. In caso di omessa trasmissione della comunicazione dall’Amministratore all’Agenzia delle Entrate, la cessione del credito sarà inefficace.

Sia la norma che il provvedimento in commento non prevedono disposizioni specifiche circa la forma della cessione del credito (salvo gli adempimenti comunicativi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate).

Pare ragionevole poter concludere che la cessione possa essere attuata con qualsiasi forma, anche mediante scambio di corrispondenza, al fine di differire l’eventuale pagamento dell’imposta di registro.

Utilizzo del credito in compensazione

Il cessionario, qualora non proceda ad un successivo trasferimento, può utilizzare il credito d’imposta attribuito in dieci quote annuali, di pari importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione potrà essere effettuata esclusivamente tramite presentazione del modello F24 in via telematica, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento. La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere usata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

Print Friendly, PDF & Email

Per ricevere quotidianamente i nostri aggiornamenti su energia e transizione ecologica, basta iscriversi alla nostra newsletter gratuita

Tutti i diritti riservati. E' vietata la diffusione
e riproduzione totale o parziale in qualunque formato degli articoli presenti sul sito.
Cecilia Bonazza è Avvocato nel dipartimento di Diritto Tributario e lavora presso l’ufficio di Milano. Si occupa di consulenza fiscale nell'ambito di operazioni straordinarie e di ristrutturazione aziendale, collaborando alla predisposizione di due diligence fiscali e all'attività di consulenza su temi di fiscalità finanziaria. L'avv. Giovanni Iaselli è Lead Lawyer nel dipartimento di Diritto Tributario e lavora presso l'ufficio di Milano. Ha maturato una significativa esperienza in tematiche doganali, IVA e nelle altre imposte indirette quali imposte di registro e accise oltre ad una approfondita conoscenza delle tematiche fiscali principali attinenti al settore dell’e-commerce e gaming.