confronto bolletteForse non tutti sanno che anche per le bollette e i conguagli di luce, gas e acqua la legge prevede la prescrizione. È bene precisare fin da subito che il termine della prescrizione si calcola dal giorno successivo alla data di scadenza della bolletta. Se si tratta di una festività viene allungata fino al primo giorno non festivo.

Prescrizione per i conguagli

Per quanto riguarda i conguagli, ossia la differenza tra i consumi presunti e quelli effettivi di luce, gas e acqua, la legge prevede una prescrizione breve. La norma in questione è la delibera n. 97/2018/R/Com dell’Autorità per l’energia (Arera) che ha applicato quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018.

La norma ha ridotto da cinque a due anni il termine entro cui i consumi cadono in prescrizione, senza effetto retroattivo.

Si devono contare due anni per:

  • i conguagli ricevuti dal 1° gennaio 2019 per il gas;
  • i conguagli ricevuti dal 1° marzo 2018 per l’elettricità;
  • i conguagli ricevuti dal 1° gennaio 2020 per l’acqua.

Si sale a cinque anni per i conguagli ricevuti prima di tali date.

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Prescrizione per bollette non pagate

Quando ci si dimentica di pagare una bolletta solitamente l’utility invia un sollecito di pagamento al cliente. In tal caso, le bollette si prescrivono in due anni per

  • i consumatori;
  • le imprese con meno di 10 dipendenti, o bilancio inferiore ai 2 milioni di euro;
  • i rapporti tra venditori e distributori, escluse le utenze relative all’acqua.

Si sale a cinque anni per:

  • le bollette dell’elettricità non pagate prima del 1° marzo 2018;
  • le bollette del gas scadute prima del 1° gennaio 2019;
  • le bollette dell’acqua ante 1° gennaio 2020.
  • tutte le altre tipologie di utenti.

La prescrizione, ha precisato l’Arera, si applica a tutte le componenti presenti in bolletta, quindi sia quelle fisse che variabile. Come unica condizione stabilisce che la fatturazione risalga a più di due anni prima.

Quando si interrompe la prescrizione

Se la società fornitrice invia una lettera formale di diffida tramite raccomandata A/R, o con posta elettronica certificata per aziende, professionisti e partite Iva, allora si interrompe il termine di prescrizione e inizia una nuova decorrenza a partire dal giorno successivo.

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