“Un grande lavoro di squadra dei due ministeri” “E’ una vera e propria rivoluzione copernicana” così i due ministeri, rispettivamente il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio e il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, hanno annunciato l’avvenuta firma del Fer 1.

Il decreto che il comparto delle rinnovabili stava aspettando da tempo per scalare con fiducia agli obiettivi europei al 2030 definiti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). Il prossimo passo annunciato da tempo è il Fer 2, in cui anche le rinnovabili termiche trovano il loro spazio nella strategia verso la transizione energetica. Che sia sempre più vicino anche questo traguardo?

Cosa comporta l’attuazione del provvedimento

L’ attuazione del decreto prevede un aumento della produzione da fonti rinnovabili di circa 12 miliardi di kWh. Si tratta di circa 10 miliardi di euro di investimenti per una potenza complessiva di circa 8.000 MW da realizzare.

Saranno esclusi dagli incentivi gli impianti che hanno già usufruito degli incentivi sulle rinnovabili diverse dal fotovoltaico previsti dal DM 23 giugno 2016 o che sono risultati idonei ma inseriti in posizione non utile nei registri.

Cambia la modalità di riconoscimento del premio sull’autoconsumo; saranno ammessi agli incentivi solo gli impianti idroelettrici in possesso di determinati requisiti  per gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto o eternit c’è l’aggiunta di un premio pari a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta.

Un breve vademecum a disposizione sul sito dei Ministeri richiama le priorità degli incentivi:

– impianti realizzati su discariche chiuse e sui siti di interesse nazionale ai fini della bonifica;

– su scuole, ospedali ed altri edifici pubblici per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;

–  impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del DM 23 giugno 2016, quelli alimentati a gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato;

– tutti gli impianti connessi in “parallelo” con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche (a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW).

Impianti che potranno partecipare ai bandi per la selezione dei progetti da iscrivere nei registri gli impianti:

  • di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1MW;
  • oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW;
  • oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1MW.
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