valutazione impatto ambientaleLo scorso 8 maggio Snpa ha pubblicato le Linee guida nazionali per l’elaborazione della documentazione necessaria allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale (Via). Le indicazioni della Linea guida integrano i contenuti minimi previsti dall’art. 22 e le indicazioni dell’Allegato VII del D. Lgs. 152/06 s.m.i. Le disposizioni sono riferite ai diversi contesti ambientali e sono valide per le diverse categorie di opere. Qui di seguito proponiamo un contributo realizzato per Canale energia da Anna Cacciuni, responsabile della sezione Via dell’Ispra, che ha approfondito le indicazioni contenute dalle linee guida. 

Valutazione impatto ambientale (Via), la direttiva comunitaria

Nel giugno 2017, con il D.lgs. 104/2017, l’Italia ha recepito l’ultima direttiva comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale (Via), questa direttiva ha modificato le norme che regolano il procedimento di Via, mirando alla semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione nonché al rafforzamento della qualità delle procedure di valutazione di impatto ambientale, introducendo un sistema sanzionatorio, destinando poi i proventi derivanti dalle sanzioni al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale.

Indicazioni sui contenuti minimi

La revisione del T.U. ambiente, operata in recepimento della direttiva Via, ha inoltre abrogato il decreto del 1988 che recava le norme tecniche per la redazione degli Studi di impatto ambientale (Sia), dando di contro, solo alcune indicazioni sui contenuti minimi nell’art.22 (Studio di impatto ambientale) e nell’allegato VII, affidando poi al Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (Snpa), il compito di “proporre linee guida nazionali e norme tecniche per l’elaborazione della documentazione finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all’allegato VII”.

Le funzioni del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa)

Il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa), istituito  con la Legge 132/2016, è un Sistema a rete, che fonde in una nuova identità le 21 Agenzie regionali (Arpa) e provinciali (Appa) per la protezione dell’ambiente e l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (Ispra) rendendo di fatto più efficace l’esercizio della tutela ambientale.

Il programma triennale delle attività

Il Programma triennale delle attività, documento strategico che delinea gli obiettivi operativi di riferimento del Snpa, per il periodo 2018-2020, individua l’obiettivo OS1.1 – Assicurare capacità di risposta calibrata ed omogenea sull’intero territorio nazionale. Con questo obiettivo il Snpa si impegna a elaborare e verificare nuovi prodotti, tra cui manuali e linee guida rispondenti al mutato contesto tecnico scientifico e normativo.

Tutto ciò è coerente con quanto indicato nella nuova normativa, che prevede che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con gli altri Ministeri interessati adotti, su proposta del Snpa, linee guida nazionali e norme tecniche per l’elaborazione della documentazione finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale.

Il ruolo del Snpa per la Valutazione di impatto ambientale

Il Snpa è da tempo impegnato nelle procedure di Via sia di livello nazionale, sia regionale, con l’emissione di pareri tecnici ed istruttorie in materia di valutazione di impatto ambientale. Ogni anno sono circa 75.000 i pareri e le istruttorie svolte a supporto delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali.

Le norme tecniche

Le “norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale”, pubblicate nella collana Linee guida Snpa, sono il frutto del confronto e della collaborazione tra le diverse unità tecniche dell’Ispra, dell’istituto nazionale per la Sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin) e di tutte le Agenzie del Snpa. Le norme tecniche proposte trattano gli elementi tecnico-scientifici in materia ambientale che dovrebbero confluire in un corretto Studio di impatto ambientale (Sia), alla luce: delle nuove conoscenze maturate rispetto alle precedenti “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale del 1988”; dei nuovi strumenti tecnici e normativi; delle nuove informazioni disponibili; ma anche in seguito alla introduzione della Valutazione ambientale strategica (Vas).

Contenuti

Nello specifico il documento definisce il processo ed i contenuti  per la redazione degli studi di Impatto ambientale, nell’ottica del perseguimento degli obiettivi di sostenibilità. Le indicazioni della Linea Guida integrano i contenuti minimi previsti dall’art. 22 e le indicazioni dell’allegato VII del D. Lgs. 152/06 s-m.i., sono riferite ai diversi contesti ambientali  e sono valide per le diverse categorie di opere. L’obiettivo è di fornire indicazioni pratiche chiare e possibilmente esaustive. Il documento si compone di una parte che sinteticamente definisce il processo per la redazione dello studio di Impatto ambientale e di due allegati, il primo relativo alle tematiche ambientali, il secondo relativo a specifici approfondimenti tematici.

Il processo per la redazione del Sia

Il processo per la redazione dello Sia comprende la definizione e descrizione dell’opera e l’analisi delle motivazioni (decisioni e scelte che possono essere di natura normativa, strategica, economica, territoriale, tecnica, gestionale, ambientale) e delle coerenze con le aree sottoposte a vincolo e/o tutela presenti nel contesto territoriale di riferimento. Si passa poi alla descrizione dello stato dell’ambiente (Scenario di base) prima della realizzazione dell’opera, cioè il riferimento su cui si fonderà il Sia; in particolare, infatti, lo sviluppo di un valido scenario di riferimento sarà di supporto sia per fornire una descrizione dello stato e delle tendenze delle tematiche ambientali rispetto ai quali gli effetti significativi possono essere confrontati e valutati; sia per costituire la base di confronto del Progetto di monitoraggio ambientale per misurare i cambiamenti una volta iniziate le attività per la realizzazione del progetto.

Analisi volte alla previsione degli impatti

Il processo prosegue con le analisi volte alla previsione degli impatti, dovuti alle attività previste nelle fasi di costruzione, di esercizio ed eventuale dismissione dell’intervento proposto e con l’individuazione delle misure di mitigazione e di compensazione, che devono essere eseguite tenendo anche in considerazione le possibili accelerazioni indotte per effetto dei cambiamenti climatici.

Progetto di monitoraggio ambientale (Pma)

Il Sia comprende anche il Progetto di monitoraggio ambientale (Pma) che rappresenta l’insieme di azioni che consentono di verificare i potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto.

L’allegato 1 

L’allegato 1 affronta poi le tematiche ambientali interessate, ossia gli elementi (Fattori ambientali e Agenti fisici) attraverso cui viene caratterizzato l’ambiente e le interazioni tra questi.

L’allegato 2

L’allegato 2 fornisce specifici approfondimenti in merito a tematiche emergenti che sempre più frequentemente completano gli elementi conoscitivi ai fini della valutazione ambientale come la mitigazione dei cambiamenti climatici, l’adattamento al cambiamento climatico ed il rumore subacqueo e sono stati forniti indirizzi per la redazione della Valutazione di impatto sanitario (Vis) e della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca) che seppur corredate da normativa tecnica specifica non sempre sono elaborate in maniera esaustiva.

La trasmissione della pubblicazione al Minambiente

La normativa tecnica, oggetto della presente pubblicazione, è stata trasmessa anche al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché avvii l’iter di recepimento previsto dalla normativa. Si è comunque reputato utile dare già pubblicità a quanto prodotto ritenendo che possa essere un supporto utile agli estensori degli Studi di impatto ambientale ma anche agli stessi valutatori.

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