rifiuti

Pubblicate il 7 ottobre le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e della relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. Per individuare le azioni di soccorso e intervento, l’unità di coordinamento che ha predisposto i contenuti del Dpcm del 27 agosto 2021 si è avvalso di un gruppo di lavoro interistituzionale formato dai rappresentanti della presidenza del Consiglio dei ministri (dipartimento della protezione civile), del ministero dell’interno (dipartimento dei vigili del fuoco), del soccorso pubblico e della difesa civile, oltre che del ministero della Transizione  ecologica e del dipartimento di ingegneria industriale dell’università degli studi di Padova.

Gli eventi incidentali negli impianti rifiuti

Stando al testo dell’Allegato, le linee guida sono applicabili agli impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 152/2006, agli impianti che svolgono uno o più operazioni di trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. s) del d.lgs. 152/2006, nonché ai centri di raccolta comunali e intercomunali, autorizzati secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

In particolare, il testo esplicita le indicazioni per una procedura di intervento da attuare secondo livelli progressivi. Lo scopo è quello di definire le modalità operative di intervento per la gestione dell’emergenza connessa ai possibili eventi incidentali negli impianti di stoccaggio e trattamento. Ne sono un esempio gli incendi con formazione e diffusione di sostanze inquinanti all’esterno dell’impianto.

Altre possibili situazioni di rischio sono individuate nelle esplosioni, fughe di biogas, inquinamento della falda o dei terreni confinanti.

Rilascio di inquinanti: la gestione dell’emergenza

La gestione dell’emergenza che consegue, ad esempio, al rilascio di inquinanti richiede l’intervento coordinato di più enti e organismi con le seguenti finalità:

  • controllare gli incidenti e minimizzarne gli effetti limitando i danni per l’uomo, l’ambiente e i beni;
  • attuare le misure necessarie per proteggere l’uomo e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti;
  • informare adeguatamente la popolazione e le autorità locali competenti.

Definizione dei livelli di allerta

In base alle conseguenze degli scenari incidentali, sono definite le procedure di allerta e le conseguenti azioni di intervento e soccorso. Queste dovranno essere espletate da ciascuno dei soggetti coinvolti. L’attivazione delle fasi di preallarme e di allarme emergenza, così come il loro rientro da parte del prefetto, si attuano previa valutazione dei vigili del fuoco.

L’evoluzione dell’evento tiene conto dei seguenti elementi:

  • tipologia di rifiuto interessata dall’evento incidentale;
  • l’area, espressa in metri quadrati, interessata dall’evento;
  • l’ubicazione dell’impianto in relazione alla sua vicinanza ad altri impianti a rischio di incendio o ad obiettivi sensibili (centri abitati, scuole, ospedali, ecc.);
  • le condizioni meteorologiche, la direzione e l’intensità del vento.

Al gestore dell’impianto di stoccaggio o trattamento rifiuti sono attribuite funzioni essenziali in materia di prevenzione degli incidenti. I titolari degli impianti che devono predisporre il piano di emergenza interno hanno 60 giorni dall’entrata in vigore del Dpcm per trasmettere al prefetto competente le informazioni utili a elaborare o aggiornare il piano di emergenza esterno. Ricevute le informazioni necessarie e una volta elaborato, il prefetto lo deve comunicare al Comune interessato, insieme eventualmente ai piani operativi relativi agli impianti stessi.

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