I limiti e i desiderata della “filiera corta” dei certificati bianchi

certificati-bianchi-2011Sempre più spesso si sentono rappresentanti delle Istituzioni e di chi è preposto alla regolazione del funzionamento del meccanismo dei certificati bianchi, affermare che tale meccanismo non incontra più l’interesse degli operatori. Pertanto sarebbe meglio sopprimerlo.

Il mercato dei certificati bianchi è “corto”

Indubbiamente, i rapporti annuali del GSE, da tempo, evidenziano la difficoltà dei soggetti obbligati, di realizzare progetti di efficienza energetica in grado di ottenere un numero di certificati equivalenti al risparmio energetico ottenuto, oppure di reperire sul mercato i certificati bianchi necessari per dimostrare alla fine dell’anno d’obbligo di aver raggiunto l’obiettivo a ciascuno assegnato. In altre parole e per usare una terminologia abbastanza diffusa tra gli operatori il mercato dei certificati bianchi è “corto”.

E’ talmente “corto” che il legislatore, negli ultimi tempi, ha recepito la necessità di introdurre il certificato bianco virtuale così da evitare per i soggetti obbligati di incorrere nelle sanzioni previste per non aver raggiunto gli obiettivi annuali di risparmio energetico. Inoltre, l’ultimo decreto riguardante le modifiche sulla frequenza di consuntivazione dei risparmi e l’aumento della quota di certificati che è possibile richiedere in anticipo, va incontro ulteriormente ai soggetti autorizzati ad operare nel meccanismo.

Ancora, la disponibilità, dallo scorso mese di maggio, di “schede di progetto a consuntivo” per la sostituzione di alcuni componenti con altri più efficienti, a parità di servizio reso, oltre a ridurre i tempi di valutazione delle proposte progettuali fornisce al soggetto responsabile della proposta una certa “garanzia” che la proposta, se presentata conformemente alle modalità previste dalla scheda, sia giudicata positivamente. A differenza di quanto avviene per i normali progetti a consuntivo. Per quest’ultimi oltre ai tempi “biblici” necessari per ottenere un parere dal soggetto responsabile del funzionamento del meccanismo, il proponente non è mai certo dell’esito della valutazione della proposta.

Questa incertezza unita alla eccessiva mole di documentazione richiesta a sostegno della proposta scoraggia le aziende, potenzialmente interessate, a sottomettere progetti di miglioramento dell’efficienza energetica nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi. La situazione che si è venuta a creare da qualche anno ha fatto sì che predisporre una proposta di progetto di miglioramento dell’efficienza energetica di un impianto o di un componente dello stesso richiede una quantità di risorse e implica un costo a volte superiore ai potenziali ritorni economici derivanti dall’ottenimento dell’incentivo.

Le problematiche e i limiti portati da una procedura troppo complessa

E’ realistico, pertanto, ipotizzare che da parte delle aziende non manchi la volontà di utilizzare questo meccanismo per finanziare in parte l’investimento richiesto per le realizzazione dell’intervento, quanto piuttosto che la complessità della regolamentazione adottata dal responsabile del funzionamento, a volte in autonomia e non prevista dal legislatore, sia il fattore che impedisce di avvalersi pienamente delle opportunità offerte dal meccanismo stesso.

A sostegno di questa tesi vale la pena di ricordare due circostanze particolarmente significative:

  • in primo luogo, l’Italia è stato il primo Paese della U.E. a introdurre un meccanismo innovativo con un approccio di “command and control” per la promozione dell’efficienza energetica. Vale a dire proprio quello dei certificati bianchi o titoli di efficienza energetica, poi ripreso da altri stati membri e anche dalle direttive europee sulla E.E.. L’attuazione di questo meccanismo nel primo periodo di operatività- (2005 -2014), in concomitanza con una regolamentazione snella, ha consentito di ottenere significativi risparmi energetici come riportato nel grafico seguente che illustra anche i volumi di certificati scambiati;gse certificati bianchi
  • L’articolo 7 del D. Lgs. 73/2020 di recepimento della Direttiva 2018/2002 sull’efficienza energetica “Obiettivo obbligatorio di efficienza energetica” rivede ed estende l’obbligo di risparmio energetico nell’uso finale, introdotto nella direttiva EED 27 del 2012. In particolare, si prevede che i Paesi membri dovranno raggiungere nuovi risparmi energetici dello 0,8% annuo del consumo finale di energia per il periodo 2021-2030. Questo obiettivo dovrà essere conseguito tramite misure di promozione dell’EE. A tal fine, al PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima) è allegata una relazione che illustra il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2030, nonché l’elenco delle misure che contribuiscono al conseguimento del relativo obiettivo. Ebbene il risparmio cumulato di cui si prevede il conseguimento nel periodo 2021-2030 associato alla misura ‘Certificati Bianchi + CAR’ è quantitativamente superiore a quello previsto per la maggioranza delle altre misure.

In conclusione, sulla base delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che una semplificazione della procedura di presentazione dei progetti, possa rappresentare un’opzione efficace in grado di favorire la presentazione di proposte sfruttando pienamente le potenzialità del meccanismo e assicurando, altresì, un significativo contributo al conseguimento dell’obiettivo del risparmio energetico del Paese.

 

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Rino Romani, direttore Isnova scrl Ingegnere nucleare Esperto Gestione Energia (EGE). Esperienza pluriennale nella valutazione di progetti di efficienza energetica. Walter Cariani, ingegnere meccanico, esperto energia con esperienza pluriennale su politiche, programmi e progetti di promozione delle tecnologie energetiche.