bollette-elettrodomestici-estatePermettere ai cittadini di avere un quadro chiaro e completo sui bonus fiscali attivabili in Italia in caso di interventi di riqualificazione dei condomìni. E’ con questo obiettivo che Rete irene ha redatto una miniguida in cui sono contenuti tutti i vincoli e i requisiti obbligatori per poter usufruire di questi strumenti. “In Italia – spiega una nota di Rete irene – gli incentivi fiscali costituiscono un’agevolazione unica per i condòmini che deliberano interventi sul proprio condominio: si tratta di strumenti validi per abbattere l’impegno economico delle famiglie e che possono favorire lavori utili a ridurre drasticamente le spese per il riscaldamento, mettere in sicurezza strutturale il proprio immobile, contenere le emissioni in ambiente e rivalutare il proprio immobile. Purtroppo, c’è ancora poca chiarezza tra i non addetti ai lavori”. (Scarica la guida)

Bonus facciate 2020

Nel caso del bonus facciate, spiega la guida di Rete irene,  l’agevolazione riguarda “le spese sostenute dal contribuente relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna visibile degli edifici condominiali esistenti, ivi inclusi la pulitura o la tinteggiatura esterna”.

Nel caso in cui i lavori riguardino interventi termicamente influenti o interessino il ripristino degli intonaci per almeno il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio – si legge ancora nel testo –  devono essere rispettati i requisiti minimi di isolamento termico dettati dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 e 11 marzo 2008”.

Inoltre, queste sovvenzioni sono “utilizzabili esclusivamente per interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi e loro elementi costitutivi, su ornamenti e fregi, per lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata visibile dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Il provvedimento è limitato al 2020 e consiste in una detrazione fiscale pari al 90% delle spese sostenute ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Ecobonus condomìni

Passando invece all’ecobonus condomìni, disponibile fino al 31 dicembre 2021, l’agevolazione arriva fino al 75% dei costi sostenuti (dipende dalla tipologia di intervento) ripartita in 10 quote annuali di pari importo, mente la cifra massima per la detrazione è 40.000 euro per unità immobiliare. Nello specifico, spiega la guida, si tratta di “spese sostenute dal contribuente per gli interventi di riqualificazione energetica del condominio esistente: interessa le parti comuni dell’involucro edilizio, impianti, serramenti, infissi e schermature solari”.

Ecosismabonus

La guida si sofferma inoltre sull’ecosismabonus che riguarda le “spese sostenute dal contribuente per realizzare interventi coordinati di Riqualificazione energetica e diminuzione del rischio sismico delle parti comuni degli edifici condominiali”. Le detrazioni fiscali sono due:  la prima è pari al 80%, con passaggio a 1 classi inferiore di rischio sismico, la seconda è invece pari all’ 85% con passaggio a 2 classi inferiore di rischio sismico ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Anche in questo caso, come per l’ecobonus condomìni, la data ultima è il 31 dicembre 2021 mentre si hanno due casi. L’importo massimo di detrazione è infine di 136.000 euro per unità immobiliare.

Sismabonus

Il sisma bonus infine, come si legge nella pubblicazione di Rete irene,  riguarda “le spese sostenute dal contribuente per realizzare interventi antisismici nei condomini, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, nelle zone sismiche 1, 2 e 3”. La dead line è sempre il 31 dicembre 2021, mentre l’importo massimo di detrazione è 96.000 euro per unita immobiliare.

L’agevolazione prevede che “negli edifici plurifamiliari, a seconda del risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori, della zona sismica in cui si trova l’immobile e della tipologia di edificio, siano concesse detrazioni differenti”. Le regole sono le seguenti:

  • Detrazione fiscale pari al 75%, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
  • Detrazione fiscale pari al 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

La cifra va ripartita in 5 quote annuali di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese.

La guida completa è disponibile on line.

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