Fornitori Gas EnergiaDal 20 maggio 2019 i cittadini che ricevono il reddito di cittadinanza potranno fare richiesta per il bonus luce e gas.

La norma che disciplina la materia è il Decreto Legge n. 4 del gennaio 2019, convertito nella Legge n. 26 del 28 marzo 2019, contenente le Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. La norma prevede al comma 7 dell’art. 5 “Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio” che “ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”.

Per rendere pienamente operativa la misura l’Arera è intervenuta modificando i testi integrati relativi alle agevolazioni tariffarie di Luce – Gas (Tibeg) con la Deliberazione 165/2019/R/com.

Dal 20 maggio, dunque, chi ha diritto al bonus di cittadinanza può richiedere il bonus energia e gas. Per farlo deve compilare la modulistica di riferimento e portarla al proprio Comune di residenza o presso gli altri istituti designati, tra cui i centri di assistenza fiscale. Il bonus dura 12 mesi ed è rinnovabile presentando domanda entro due mesi dalla scadenza.

La modulistica è scaricabile dal sito dell’Arera.

Il bonus idrico

Nel DL del 4 gennaio 2019 non c’è alcuna comunicazione riguardo l’estensione del bonus sociale idrico agli assegnatari del reddito di cittadinanza.

Da questa misura è escluso il bonus idrico per la differenza nelle soglie dell’indicatore Isee. Il reddito di cittadinanza è riconosciuto alle famiglie con Isee pari o inferiore a 9.360 euro. Il bonus idrico a nuclei con indicatore pari a 8.107,50 euro, come previsto dal decreto ministeriale del 29 dicembre 2016.

Chi può beneficiare del Reddito di cittadinanza 

I beneficiari del Rdc e i relativi requisiti reddituali e patrimoniali per accedere al beneficio prevedono il possesso di un ISEE inferiore a 9.360 euro, un valore del patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementabile di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; fermo rimanendo che i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità. Un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per uno specifico parametro della scala di equivalenza. Altre disposizioni riguardano la non disponibilità di autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da diporto. Viene inoltre prevista la compatibilità del Reddito di cittadinanza con la NASpI e con altre forme di sostegno al reddito. Per la Pensione di cittadinanza, i requisiti di accesso e le regole del beneficio economico sono le medesime del Rdc. (Fonte: sito Mise)

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