Con la sentenza n.2753 del 5 marzo 2021 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso proposto da Energia Valle Cervo Srl, società del gruppo Swisspower, per l’annullamento del provvedimento del Gestore dei servizi energetici (Gse) di diniego degli incentivi relativi ad un impianto idroelettrico da oltre 2.000 KW di capacità, ubicato in Lombardia, nel comune di Merlino, sul fiume Adda.

La controversia ha riguardato la corretta applicazione allo specifico progetto della disciplina normativa prevista dal decreto ministeriale 6 luglio 2012, Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e dall’art.95 del decreto legislativo 152/2006, il Testo unico ambientale.

Col provvedimento poi impugnato il Gse aveva contestato al produttore il mancato possesso di taluni requisiti di priorità dichiarati in sede di iscrizione al registro informatico di cui all’articolo 9 del DM 6 luglio 2012. In particolare, attraverso la lettura della determinazione dirigenziale della provincia di Lodi, che autorizzava il progetto e il disciplinare di concessione che consentiva la derivazione delle acque, lo stesso Gse concludeva circa la mancanza nel caso di specie del criterio preferenziale stabilito dal DM 6 luglio 2012 per l’accesso agli incentivi. Ciò in quanto nei predetti provvedimenti amministrativi non c’era alcun obbligo di rilascio del Deflusso minimo vitale (Dmv).

Diversamente, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio non ha ritenuto condivisibili le motivazioni del provvedimento Gse e le sue stesse difese, mentre ha reputato fondate le censure spiegate dalla società ricorrente, avvalorate altresì dalle evidenze documentali prodotte in giudizio.

Può ben dirsi che il riconoscimento giudiziale dei diritti di Energia Valle Cervo Srl sia avvenuto per il pieno accoglimento delle tesi difensive proposte dai legali nel primo motivo di ricorso – “Violazione del D.M. 6.7.2012, del DM 31.1.2014 e delle procedure applicative del DM 6.7.2012; travisamento dei fatti; eccesso di potere per irragionevolezza nonché ingiustizia grave e manifesta; eccesso di potere per carenza di istruttoria; difetto assoluto di motivazione; violazione dei canoni di efficienza, efficacia e buon andamento dell’azione amministrativa”.

Il Gse, infatti, avrebbe fornito un’interpretazione del tutto soggettiva della normativa di riferimento in merito ai presupposti del requisito contestato, del quale peraltro non esisterebbe una definizione univoca, chiara e precisa. La sentenza ha rimediato allo smarrimento causato al produttore che non disponeva di un chiaro parametro normativo di riferimento. Il tutto con la scure della decadenza dagli incentivi in caso di fallimento dell’operazione interpretativa.

Il collegio amministrativo del Lazio ha evidenziato come lo stesso avrebbe omesso di valutare che l’impianto idroelettrico utilizza effettivamente una quota parte del Deflusso minimo vitale. Ciò avviene in forza della normativa regionale lombarda in materia che il Gse ha omesso del tutto di valutare. Il Gestore, invece, aveva escluso l’impianto idroelettrico dalla graduatoria solo ed esclusivamente sulla base della propria soggettiva interpretazione del concetto di utilizzo di quota parte del Dmv. Interpretazione che fondava unicamente sulle procedure applicative varate dallo stesso Gse.

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L’avvocato Vincenzo Telera è entrato a far parte di L&B Partners Avvocati Associati nel 2010. Laureatosi in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha maturato una vasta esperienza assistendo clienti, italiani ed esteri, per gli aspetti riguardanti il diritto amministrativo e immobiliare, sia in sede contenziosa che in ambito stragiudiziale.