Regolamento per ridurre le emissioni di metano, c’è l’accordo UE

Ribera Rodríguez: "Un grande risultato nel quadro del pacchetto Fit for 55".

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sul Regolamento di Monitoraggio e riduzione delle emissioni di metano nel settore energetico.

Si tratta secondo Teresa Ribera Rodríguez, terza vice-presidente spagnola del governo e ministro per la transizione ecologica e la sfida demografica, di “un grande risultato nel quadro del pacchetto Fit for 55“.

“Il testo rappresenta un contributo cruciale all’azione per il clima in quanto il metano è un potente gas serra”, chiosa la Ribera Rodriguez che conclude come “Ridurre le emissioni di metano ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi climatici dell’UE“.

regolamento per ridurre le emissioni di metano

Il ruolo dell’Italia nel Global Methane Pledge

La proposta fa seguito alla visione strategica delineata nella strategia UE sul metano per il 2020. E rientra nel Global Methane Pledge lanciato alla COP26 da UE e Stati Uniti. Questo accordo include oltre 100 paesi, tra cui l’Italia, che si sono impegnati a ridurre le loro emissioni di metano del 30% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2020.

L’Italia ha l’occasione di assumere una leadership di settore”, commenta Monica Tommasi, presidente degli Amici della Terra che proprio ieri con la associazione che rappresenta ha discusso del tema in un convegno presso il MASE, “Sull’import si giocherà la partita più importante: il know how tecnologico italiano potrà essere valorizzato nei rapporti di cooperazione internazionale, specie in Africa con il piano Mattei”.Qui l’Italia può fare molto secondo la Tommasi “consolidando il rapporto di collaborazione tra istituzioni, associazioni ed imprese inaugurato con la costituzione del Tavolo di lavoro sul contenimento delle emissioni di metano”.

Cosa cambia con il nuovo regolamento per ridurre le emissioni di metano

Il regolamento introduce nuovi requisiti per i settori del petrolio, del gas e del carbone volti a misurare, segnalare e verificare le emissioni di metano, nonché per mettere in atto misure di mitigazione per evitare tali emissioni, tra cui l’individuazione e la riparazione delle perdite di metano e la limitazione dello sfiato e della combustione.

Monitoraggio, relazioni e ispezioni

  • Previsti strumenti di monitoraggio globali per garantire la trasparenza sulle emissioni di metano provenienti dalle importazioni di petrolio, gas e carbone nell’UE.
  • Il Consiglio e il Parlamento hanno concordato scadenze e frequenze specifiche per il monitoraggio, la comunicazione e le ispezioni di potenziali fonti di emissioni di metano.
  • Entro periodi di tempo specifici a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, i gestori devono presentare alle autorità competenti relazioni contenenti la quantificazione delle emissioni di metano di origine (entro 18 mesi), misurazioni dirette quantificazione della fonte-livello delle emissioni di metano per le attività operative (entro 24 mesi), quantificazione delle emissioni di metano a livello di fonte integrata da misurazioni a livello di sito (entro 36 mesi ed entro il 31 maggio dell’anno successivo) e quantificazione diretta delle misure alla fontelivello delle emissioni di metano per le attività non gestite (entro 48 mesi ed entro il 31 maggio di ogni anno successivo).
  • I gestori delle miniere dovranno presentare alle autorità competenti relazioni contenenti dati annuali sulle emissioni di metano a livello di sorgente (entro 12 mesi) per l’esercizio delle miniere, nonché monitorare le miniere chiuse e abbandonate.
  • Le autorità competenti effettuano ispezioni periodiche per verificare la conformità degli operatori alle prescrizioni del regolamento. La prima ispezione deve essere completata entro 21 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il periodo tra le ispezioni deve basarsi su una valutazione dei rischi per l’ambiente, la sicurezza umana e la salute pubblica e non deve superare i tre anni. Se viene rilevata una grave violazione dei requisiti del regolamento, l’ispezione successiva deve avvenire entro un anno.

Rilevamento e riparazione delle perdite

  • L’accordo provvisorio prevede l’adozione di un approccio basato sul rischio, distinguendo tra indagini di tipo 1 per il rilevamento e la riparazione delle perdite (minore accuratezza nella ricerca di grandi perdite) e indagini di tipo 2 (maggiore precisione nella ricerca di piccole perdite) sulla base dei limiti minimi di rilevamento e delle soglie minime di perdita, e differenziando tra componenti fuori terra, componenti sotterranei e componenti sotto il livello del mare e sotto il fondale marino.
  • L’obiettivo delle indagini di rilevamento e riparazione delle perdite è quello di individuare le fonti di perdite di metano, comprese altre emissioni involontarie di metano, e di riparare o sostituire i componenti pertinenti.
  • Le due istituzioni hanno convenuto di consentire agli operatori di utilizzare sistemi di tecnologia avanzata in condizioni specifiche.
  • Entro 12 mesi, la Commissione deve, mediante un atto di esecuzione, specificare i limiti minimi di rilevazione alla temperatura e alla pressione standard.
  • Per quanto possibile, la riparazione o la sostituzione dei componenti deve avvenire immediatamente dopo il rilevamento di una perdita, o il più presto possibile per un primo tentativo, ma non oltre cinque giorni e 30 giorni per una riparazione completa. Le perdite al di sotto di una determinata soglia saranno monitorate attentamente.

Importazioni

  • Il Consiglio e il Parlamento hanno concordato tre fasi di attuazione. La prima fase si concentrerà sulla raccolta dei dati e la creazione di uno strumento di monitoraggio globale degli emettitori di metano e di un meccanismo di reazione rapida degli emettitori super. Nella seconda e nella terza fase, gli esportatori nell’UE dovrebbero applicare misure equivalenti di monitoraggio, comunicazione e verifica entro il 1o gennaio 2027 e valori massimi di intensità del metano entro il 2030. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro avranno il potere di imporre sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto di tali disposizioni.

Pozzi inattivi, temporaneamente tappati e permanentemente tappati e abbandonati.

  • L’accordo provvisorio prevede che gli Stati membri mantengano e aggiornino regolarmente un inventario di tutti i pozzi. La prova dell’assenza di emissioni di metano dovrebbe essere prodotta per pozzi permanentemente tappati e abbandonati meno di 30 anni fa e, se disponibili, per altri pozzi.
  • I piani di mitigazione per bonificare, bonificare e tappare permanentemente pozzi inattivi devono essere mantenuti e regolarmente aggiornati.

Miniere di carbone chiuse o abbandonate

  • Conformemente alle misure di monitoraggio, comunicazione e mitigazione, le miniere che sono state chiuse o abbandonate da meno di 70 anni rientrano nel campo di applicazione degli obblighi del regolamento, con un’esenzione per le miniere che sono state completamente allagate da oltre 10 anni.
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