
Nel caso di nuovi impianti questo sarà da prima redatto dall’installatore all’atto della messa in funzione, successivamente aggiornato dal responsabile dell’impianto e dal manutentore. Nel caso di un impianto già esistente, invece, il responsabile nei piccoli impianti è l’utente stesso, mentre in condominio è l’amministratore o la ditta abilitata per delega, e dovrà provvedere al nuovo libretto (da trasmettere al catasto).
Dal primo giugno diventa inoltre vincolante la redazione dei rapporti di controllo dell’efficienza energetica nel caso di interventi di controllo ed eventuale manutenzione di impianti termici di climatizzazione invernale (potenza utile nominale maggiore di 10 kW) e di climatizzazione estiva (potenza utile nominale maggiore di 12 kW).
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