Prezzi Minimi Garantiti (PMG) per il mini-idroelettrico

MiniidroIl TAR Roma ordina al GSE di provvedere. La mancata attivazione del portale informatico non è un’esimente

Accolto il ricorso contro il silenzio inadempimento del GSE sulla domanda di applicazione dei Prezzi Minimi Garantiti (PMG) per 5 impianti idroelettrici.

A seguito della riforma dei PMG per le rinnovabili introdotta dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 145/13, come conv. (il c.d. Decreto Destinazione Italia), l’Autorità per l’energia, in recepimento delle previsioni ivi contenute ha, con la Deliberazione 17 aprile 2014 179/2014/R/EFR integrato e modificato alcune previsioni all’interno dell’Allegato A alla Deliberazione 280/07, stabilendo l’applicazione, a decorrere dal 1 gennaio 2014, del regime dei PMG in favore di:

“- nel caso di impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 kW che accedono a strumenti incentivanti sull’energia elettrica prodotta, a carico delle tariffe elettriche;

– di impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 kW che accedono a strumenti incentivanti sull’energia elettrica prodotta, a carico delle tariffe elettriche;

– nel caso di impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e di impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride, che non accedono a strumenti incentivanti sull’energia elettrica prodotta, a carico delle tariffe elettriche,” (cfr art. 7.1. dell’Allegato A alla Deliberazione 280/07 e s.m.i.)

mentre agli impianti si applicheranno, a prescindere dalla loro potenza nominale, i prezzi zonali di mercato.

L’applicazione del regime dei PMG costituisce un indubbio vantaggio per i produttori di energia elettrica da impianti di piccole o medie dimensioni perché esso consente di ottenere una remunerazione minima e garantita per la produzione e l’immissione in rete di energia elettrica.

Al riguardo, la ratio di tale riconoscimento è espressa nella Deliberazione della stessa Autorità la quale riporta che i PMG hanno la funzione di “assicurare la sopravvivenza economica agli impianti di minori dimensioni, considerati i benefici in termini ambientali, di tutela del territorio e di sviluppo delle risorse marginali o residuali che detti impianti comportano,… garantendo una remunerazione minima, qualunque sia l’andamento del mercato elettrico”.

Le modalità di accesso al regime dei PMG stabilite dall’Allegato A alla Deliberazione n. 280/07 dell’AEGGSI, come modificato ed integrato con la Deliberazione n. 618/2013 e la Deliberazione n. 179/2014, stabiliscono che il produttore deve presentare un’apposita istanza al GSE a cui segue, nel caso di accoglimento dell’istanza, la stipula di un’apposita convenzione finalizzata all’erogazione dei PMG (cfr. articoli 15.2 e 15.3 dell’Allegato A alla Deliberazione n. 280/07 dell’AEGGSI).

In applicazione di tale norme, Nuove Iniziative Energetiche N.I.E., società titolare di 5 mini-idroelettrici, presentava al GSE una prima istanza il 23 dicembre 2013 e una seconda istanza il 4 agosto 2015 e successivi solleciti anche attraverso le associazioni di categoria.  In entrambi i casi, il GSE rimaneva però in silenzio senza fornire neppure una valida giustificazione della proprio condotta inerte.

E’ poi seguito il ricorso al TAR Roma.

A riguardo, nel ricorso la società, con l’assistenza dell’avv. Germana Cassar (attualmente nello Studio Legale DLA Piper), ha rilevato che non può costituire una esimente dell’obbligo giuridico di concludere il procedimento con un provvedimento espresso la mancanza di strumenti o di personale così come la riferita mancata attivazione del portale informatico invocata dal Contact Centre del GSE, perché, diversamente, i basilari principi di matrice costituzionale di buona amministrazione e doverosità e continuità dell’azione amministrativa verrebbero palesemente compromessi (TAR Sicilia Palermo, Sez I., 26 gennaio 2009, n. 1864).

Il TAR Roma, accogliendo l’istanza della ricorrente, ha statuito che “la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio è fondata e va accolta” e ha ordinato “al GSE di provvedere sull’istanza della Società N.I.E. S.r.l. entro 30 giorni” e, in caso di perdurante inerzia del GSE, ha previsto la nomina del Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica del Ministero dello Sviluppo Economico, che su sollecitazione di N.I.E., provvederà entro i successivi 30 giorni.

 


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L'avv. Cassar è Partner del dipartimento Litigation & Regulatory e lavora presso l’ufficio di Milano. Presta consulenza a istituzioni finanziarie e investitori italiani e stranieri su tutte le questioni di diritto amministrativo riguardanti i settori dell’energia elettrica (incluso la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, la fornitura e distribuzione di energia elettrica e gas, i procedimenti sanzionatori, l’efficienza energetica e sistemi efficienti di utenza, sistemi per il risparmio energetico e l’assegnazione di Certificati Bianchi, gli incentivi pubblici erogati dal GSE e contributi UE), degli appalti pubblici, dell’ambiente, dell’urbanistica, dell’espropriazione e farmaceutico.