
Il D.Lgs richiama all’art.3 l’obiettivo aggiornato di risparmio energetico nazionale (entro 2020 riduzione di 15,5 milioni di tep di energia finale presso consumatori), cui potranno concorrere anche le Regioni e gli enti locali.
AREA ENTI PUBBLICI
Il D.Lgs promuove (art.4) l’efficienza energetica negli edifici attraverso una proposta a cura di ENEA di interventi, standard e in ottica costi benefici, di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica (PE). In particolare che favoriscano l’aumento degli edifici a energia zero e il programma di miglioramento della PE degli immobili della PA (intesi quelli di proprietà dello Stato).
Per questi ultimi (art.5) il 3% annuo dovranno essere sottoposti a interventi di riqualificazione energetica, formulati sulla base di appropriate diagnosi energetiche, supportati da analisi costi-benefici e da realizzarsi preferibilmente attraverso al finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico tramite ESCo. Anche gli Enti locali (Regioni, comuni ecc) possono partecipare all’obiettivo con analoghe modalità. Vengono allo scopo destinati specifici fondi. Per monitorare i miglioramenti i fornitori di energia delle PA/altri enti locali dovranno comunicare i consumi annui di ogni utenza relativa, aspetto questo innovativo che va nella direzione di monitorare i reali risparmi conseguiti. Per gli acquisti delle PA (art.6) si conferma obbligo di rispetto dei CAM, anche per quanto attiene affitto o acquisti immobiliari.
AREA PRIVATI
Il regime obbligatorio di efficienza energetica per l’Italia è rappresentato dai certificati bianchi – TEE (art.7) che dovrà assicurare almeno il 60% dell’obiettivo, mentre la restante quota è affidata a misure di incentivazione degli interventi di incremento della efficienza energetica. In tale contesto vengono inseriti nel “conto termico”, come contratti di rendimento energetico, i contratti allineati all’allegato 8 del nuovo D.Lgs. Inoltre le Regioni devono pubblicare i risparmi di energia conseguiti con loro misure di incentivazione, inoltre anche i risparmi rendicontati da bilanci energetici di imprese private che hanno adottato SGE (ISO 50001) potranno concorrere all’obiettivo nazionale. Particolarmente importante la parte inerente la Diagnosi energetica – DE (art.8) , che diventa obbligatoria (con sanzione) , frequenza ogni 4 anni, per tutti i siti di ogni grande impresa, salvo che l’impresa stessa abbia adottato Sistema di gestione (EMAS, ISO 50001 o EN ISO 14001) che però includano un audit energetico in conformità all’Allegato 2 del nuovo D.Lgs. La DE deve essere svolta da figure professionalmente qualificate (comunque entro 2 anni, con caratteristiche definite con emissione nuovo D.Lgs), certificate da organismi accreditati, in base a norme specifiche: ESCo (che devono avere un EGE) – UNI CEI 11352 Esperti in gestione energia EGE – UNI CEI 11339 Auditor energetici – Norma da definire UNI – CEI con CTI ed ENEA predispongono, specie per la certificazione delle professionalità, norme specifiche entro 6 mesi dall’emanazione del nuovo D.Lgs (art.12) e sistemi di accreditamento specifico di tali figure. ENEA istituisce una banca dati dei soggetti suddetti certificati , che dopo due anni dall’emanazione del D.Lgs saranno gli unici titolati a partecipare al meccanismo dei TEE. Le regioni potranno ricevere cofinanziamenti per DE e/o l’adozione di SGE in PMI (max 15 mln €/anno di finanziamento statale sino al 2020). Per la certificazione energetica degli edifici è stata cancellata la norma che equiparava l’Attestato di prestazione energetica (APE) alla diagnosi energetica, riconoscendo implicitamente la maggiore qualità e affidabilità della DE.
AREA FORNITURE ENERGETICHE
Il nuovo D.Lgs innova i sistemi di misurazione e fatturazione dei consumi energetici (art.9), in primis con la diffusione totale di contatori individuali intelligenti in grado di dare ai clienti finali precise quantificazioni dei consumi e del tempo di utilizzo della fornitura (come i contatori elettronici per energia elettrica). Il D.Lgs promuove (art.10) l’efficienza del riscaldamento e del raffreddamento con una serie di monitoraggi e di misure conseguenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento/teleraffreddamento (sviluppo di reti di teleriscaldamento ad alta efficienza). Per l’efficienza della trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’energia sono altresì previste misure specifiche (art.11). In particolare per il superamento della progressività delle tariffe rispetto ai consumi contenuto: “è demandato all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico l’incarico di superare la struttura progressiva delle tariffe rispetto ai consumi, tenendo conto dell’esigenza di tutelare i consumatori economicamente svantaggiati”. Per la riforma del mercato elettrico sarà previsto un atto di indirizzo del Ministero dello Sviluppo economico per gli interventi di regolazione dell’Autorità; allo scopo di “rafforzare, anche nella regolazione dei servizi energetici e delle attività di trasmissione e distribuzione dell’energia, la spinta verso l’efficienza energetica e verso l’eliminazione di eventuali ostacoli all’incremento dell’efficienza delle reti, al sostegno della diffusione efficiente delle fonti rinnovabili, alla generazione distribuita e alla cogenerazione ad alto rendimento, promuovendo in maniera più incisiva la partecipazione della domanda ai mercati dell’energia”.
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Per l’informazione e la formazione per la promozione dell’uso efficiente dell’energia sono previste una serie di misure (art.13) a cura di ENEA con la collaborazione di vari altri Enti/associazioni. SERVIZI ENERGETICI E VARIE Una vasta serie di disposizioni sono definite per i servizi energetici e altre misure per promuovere l’efficienza energetica (art.14). In tale ambito vengono aggiornate alcune prescrizioni del DPR 412/93 sulle ristrutturazioni di impianti di produzione calore (tra cui la possibilità di emissione a parete dei fumi).
STANZIAMENTI(art.15)
E’ prevista l’istituzione di un Fondo nazionale per l’efficienza energetica per la concessione di garanzie o l’erogazione di finanziamenti. Oltre 800 i milioni sono stanziati “a favore di interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica per conseguire una maggiore efficienza nel settore pubblico, nella produzione industriale e nei consumi domestici”, così articolati: • 355 milioni nel periodo 2014-2020 per finanziare il programma di interventi di riqualificazione energetica negli edifici della Pubblica Amministrazione. Ricordiamo che la Direttiva impone che venga riqualificato il 3% all’anno del patrimonio edilizio appartenete alla Pubblica Amministrazione centrale; • 105 sono i milioni di euro per “favorire il ricorso alle diagnosi energetiche e per focalizzare l’attenzione sui vantaggi competitivi dell’efficienza”; • fino a un milione di euro all’anno a disposizione dell’Enea “per la diffusione delle informazioni e per la formazione di imprese, pubbliche amministrazioni, cittadini e studenti”.
SANZIONI (art.16)
Sono definite sanzioni per privati che non ottemperano a obbligo di DE e per enti distributori di energia.
PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER LA EFFICIENZA ENERGETICA – PAEE
A partire dal 2104 e con aggiornamento triennale (art. 17) su proposta ENEA viene redatto il Piano in argomento che comprende: misure per miglioramento efficienza energetica risparmi energetici conseguiti e attesi stima consumi energetici al 2020 in energia primaria
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