rifiuti REcerÈ diventato operativo dal 30 settembre 2021 il registro REcer, registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero (previste dal comma 3-septies dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Questo registro è stato istituito con la Legge 128/2019. Il ministero della Transizione ecologica lo ha inserito nella piattaforma telematica MonitorPiani presso l’Albo nazionale gestori ambientali.

La struttura

Il REcer è collegato al Catasto rifiuti e al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentridisciplinato dall’art. 188 bis del D.L.vo 152/2006), ancora in attesa di piena operatività.

Il REcer si divide in due sezioni di cui: una si occupa delle autorizzazioni ordinarie, cioè dei provvedimenti rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della parte seconda del D.L.vo 152/2006. L’altra, raccoglie gli esiti delle procedure semplificate, concluse ai sensi dell’art. 184-ter del D.L.vo 152/2006.

Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni, Regioni o Provincie, inseriscono gli atti autorizzativi e contemporaneamente ne danno comunicazione al ministero e l’Ispra, per sua parte, trasmetterà tutte le autorizzazioni End of waste raccolte.

L’operatività del REcer

Le amministrazioni che rilasciano le autorizzazioni per gli impianti che si occupano di recuperare rifiuti che non sono più tali (end of waste), devono inserire l’atto amministrativo nella banca dati e tutta una serie di altre informazioni, come ad esempio: le anagrafiche dell’ente autorizzato, i codici rifiuti in ingresso agli impianti, le attività di recupero autorizzate negli stabilimenti e i materiali che si originano dal processo di recupero.

L’utilità della sua banca dati

Questa banca dati è molto utile perché permette di:

  • Avere un quadro completo degli impianti che effettuano recupero dei rifiuti (EoW), garandendo il rispetto della trasparenza e pubblicità delle autorizzazioni;
  • Conoscere tipologia e capacità di trattamento degli impianti esistenti per pianificare strategie che aumentino l’economia circolare;
  • Facilitare monitoraggio e controllo dei soggetti incaricati;
  • Individuare, sulla base delle informazioni in possesso, quali investimenti impiantistici realizzare e dove;
  • Standardizzare le informazioni sulle autorizzazioni che vengono rilasciate dalle diverse amministrazioni a livello territoriale.

Il MiTe ha già fatto presente che “in una seconda fase potrebbe essere utile rendere accessibile parte delle informazioni del REcer anche alle imprese, in modo da stimolare la conoscenza della rete infrastrutturale di impianti sul territorio, favorire il mercato del recupero e del riciclo con l’incontro tra domanda e offerta, il più possibile a ‘Km zero’”.

Chi può accedere al Recer

Al REcer può accedere solo chi è abilitato del ministero della Transizione ecologica, degli enti territoriali competenti in materia di autorizzazioni, dell’Ispra e delle relative agenzie regionali, attraverso Spid, Cie e Cns.

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