In Italia, a partire dal 1° gennaio 2022, è entrato in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, che prevede l’identificazione dei materiali di cui sono costituiti e l’indicazione della corretta gestione a fine vita degli stessi.

Spesso però, non è così chiara quale sia la differenza tra packaging e imballaggio,  aspetto approfondito durante il webinar “L’etichettatura ambientale degli imballaggi”, nel quale la dott.ssa Sabrina Suardi, consulente legale specializzata in diritto ambientale della Camera di Commercio di Milano ha illustrato i diversi aspetti.

Cosa si definisce imballaggio

Packaging e imballaggio non sono sempre sovrapponibili. L’art. 218 del Testo unico ambientale italiano ( D.lgs. 152/06 Tua – ex D.lgs.22/97) definisce come imballaggio: “Quel prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, con lo scopo primario di proteggerle, consentire la loro manipolazione e consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e assicurarne la loro presentazione”. 

Pensare all’imballaggio nella sua funzionalità e non nella sua forma dunque, consente non solo di proteggere il prodotto ma anche di presentarlo, consegnarlo e manipolarlo. 

La giurisprudenza delinea che: basta solo una delle funzioni succitate, affinché venga definito imballaggio e le stesse etichette per gli imballaggi sono da considerarsi imballaggi.

Invece, il packaging dà maggiore rilevanza all’estetica e dunque è curato in tutti i suoi aspetti, il suo obiettivo primario è quello di consolidare il brand e pubblicizzarlo, non solo proteggerlo. Il packaging può però anche rientrare nella definizione di imballaggio.

La normativa italiana ha recepito la direttiva europea 2004/12/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi, che specifica la Responsabilità estesa del produttore Epr e stabilisce non solo che, il fabbricante deve farsi carico della gestione dell’intero ciclo di vita del bene, ma definisce anche la responsabilità condivisa, ovvero che tutti i soggetti della filiera devono cooperare per ridurre l’impatto ambientale. 

Il principio Epr va ad affiancarsi al principio cardine del “Chi inquina paga”, così che si diffonda la consapevolezza sull’inquinamento degli imballaggi. È alla luce di ciò che tutti gli Stati membri, entro dicembre 2024, dovranno introdurre il regime Epr per gli imballaggi.

I tre macrogruppi di imballaggi

Gli imballaggi vanno distinti in tre macrogruppi: 

  • imballaggio primario, sostanzialmente per la vendita del prodotto, che finisce in mano al consumatore finale e serve a proteggere direttamente il prodotto;
  • imballaggio secondario, concepito in modo da costituire nel punto vendita il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, può essere rimosso dal prodotto senza alterarlo, come ad esempio la stecca delle sigarette;
  • imballaggio terziario, concepito per facilitare la manipolazione e il trasporto delle merci, come pallet e fasce.

L’art. 218 del Tua definisce i diversi protagonisti che sono: i produttori, gli utilizzatori, l’utente finale e il consumatore. L’art. 219 definisce invece gli strumenti finalizzati ad assicurare la responsabilizzazione degli operatori economici conformemente al principio “Chi inquina paga” e individua gli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che il costo della raccolta differenziata e dell’eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione agli imballaggi immessi. 

La definizione di etichettatura degli imballaggi 

L’art. 219, comma 5, D.Lgs. 152/2006 afferma che: “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche Uni e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione UE, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e riciclo degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno l’obbligo di indicare, ai fini dell’identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”. 

Per chi viola gli obblighi di etichettatura, esistono delle sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 5mila a 25mila euro. 

Il fatto che la norma non specifichi la dimensione dell’imballaggio e il prodotto con cui etichettare, può far sorgere dei problemi o perplessità, ma è certo che siano coinvolti tutti gli imballaggi che rientrano nella definizione, seppur generica. 

Alcune indicazioni di massima 

Fondamentalmente, in Italia viene richiesto di: suddividere gli imballaggi e i produttori devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE; su quelli diretti al consumatore, i cosiddetti B2C, deve essere indicato anche il destino in raccolta differenziata.

Non essendoci alcun riferimento a modalità da seguire in particolare, tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo, rendendo un’informazione chiara al destinatario. Per gli imballaggi in plastica con polimeri si deve fare riferimento alle norme tecniche esistenti Uni. 

Gli strumenti a disposizione 

In Italia, gli strumenti per orientarsi sono comunque diversi: ad esempio le Linee guida del Conai, le circolari del Ministero della Transazione Ecologica, la normativa italiana (art. 219 c.5 del Tua), la norma comunitaria (Decisione 97/129/CE), le norme tecniche e la consulenza specializzata.

“In Italia, afferma Suardi, non esiste una normativa cogente come in Francia, dunque per avere certezza su forma e contenuti si dovrà attendere l’interpretazione autentica del MiTE, attesa per i prossimi giorni. Il contenuto dovrebbe riconoscere pienamente le Linee guida Conai”. 

La circolare del Mite

Il MiTE con la circolare n.52445 del 17 maggio 2021 richiama alla cooperazione tra tutti gli operatori: “I soggetti responsabili dell’obbligo di etichettatura, oltre al produttore, sono gli utilizzatori degli imballaggi”. Il MiTE precisa inoltre che: sugli imballi o pre-incarti con peso variabile, l’obbligo di etichettatura è da intendersi adempiuto laddove le informazioni siano rese fruibili, attraverso schede informative a disposizione del consumatore nel punto vendita o sui siti internet. 

Viene finalmente ammesso il ricorso a strumenti digitali come QR code e app per imballaggi di piccole dimensioni, oppure dove non adottabili queste soluzioni, si accetta la messa a disposizione delle informazioni sui siti internet.

Invece, per gli imballaggi destinati all’esportazione, fino a che non ci sarà un coordinamento normativo, ci si dovrà adeguare al Paese di destinazione.

Focus sulla Francia

La Francia si è data una sua normativa particolare: l’art.17 della Legge francese Agec stabilisce la base giuridica per l’informazione del consumatore in merito all’etichetta di cernita. Fino al 9 marzo 2023, possono essere commercializzati gli imballi rimasti in stock e tutte le precedenti marcature non saranno più consentite dal 9 marzo 2023.

In Francia, a differenza dell’Italia, l’etichettatura è blindata ed è gestita da tre Consorzi a cui bisogna necessariamente iscriversi.

etichettatura imballaggi francese

Il presupposto è che l’etichetta deve apparire su tutti gli imballaggi domestici, accanto al logo Triman (un piccolo uomo stilizzato di colore nero con tre frecce), indipendendentemente dal fatto che l’imballaggio sia riciclabile o meno. Il logo Triman deve sempre accompagnare l’etichetta e il suo imballaggio e deve rispettare le dimensioni standard fissate di 10mm, che non si possono scegliere in alcun modo. 

Il logo Triman deve sempre essere nero anche se l’etichetta è a colori. 

A differenza dell’Italia, le Linee guida francesi sono cogenti e non indicative come quelle italiane del Conai, inoltre bisogna rispettare il dettato per ogni prodotto: il verde, il giallo e il nero sono il pantone predefinito, e non si possono scegliere altre tonalità rispetto ad esse. Anche per i pittogrammi non c’è molto margine, sono già predefiniti anch’essi, semplici e lineari così che il consumatore possa comprendere facilmente le indicazioni. Perfino il carattere di tutte le parti del testo deve adeguarsi alle dimensioni dell’etichetta e non c’è alcuna libertà di design. Il livello di dettaglio è estremamente particolareggiato. 

Il campo di applicazione francese

Rispetto all’Italia, il campo di applicazione francese cambia, infatti se ad esempio si prende un portagioielli venduto con il gioiello al suo interno, allora è considerato un articolo da imballaggio e deve contenere un’istruzione di smistamento, mentre se vuoto, il portagioielli è considerato un prodotto in sé e dunque non deve sottostare alle norme di smistamento. 

Altro esempio, gli imballaggi in vetro per bevande: secondo l’art. 17 della Legge Agec, gli imballaggi in vetro sono esentati dall’obbligo di etichettatura, rimane la volontarietà sull’aggiunta del logo Triman e le informazioni di raccolta.

Se l’imballaggio in vetro contiene una versione di etichettatura precedente si può sostituire con la nuova o rimuoverla completamente. 

La dematerializzazione dell’etichetta 

In Francia la dematerializzazione dell’etichetta non è ammessa, il decreto attuativo dell’art. 17 della Legge Agec prevede specifiche disposizioni per due tipi di piccoli articoli da imballaggio. 

Il primo comprende le confezioni solo sulla base di un limite dimensionale, ovvero  una confezione con superficie del lato più lungo inferiore a 10 cmq, se sono senza etichetta o libretto di istruzioni allora si possono dematerializzare le informazioni e renderle disponibili in formato elettronico.

Nel secondo caso, si tratta delle confezioni con superficie del lato più lungo compresa tra 10 e 20 cmq, che se non hanno alcuna documentazione di accompagnamento devono riportare il logo Triman, ma le informazioni possono essere dematerializzate e rese disponibili in formato elettronico. È invece permesso l’utilizzo di sticker. 

In generale, nel caso di etichetta assente o non conforme, si prevede una sanzione amministrativa il cui importo non può essere superiore ai tre mila euro, molto più bassa rispetto all’Italia. 

“Questo, conclude Suardi, costituisce un limite a livello europeo, perché tutti i Paesi si stanno adoperando per dematerializzare l’etichetta attraverso il QR code, o comunque adottare un unico strumento che permetta di ottenere la massima resa. Si spera dunque in un ravvedimento della Francia”.

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Professionista delle Relazioni Esterne, Comunicazione e Ufficio Stampa, si occupa di energia e sostenibilità con un occhio di riguardo alla moda sostenibile e ai progetti energetici di cooperazione allo sviluppo. Possiede una solida conoscenza del mondo consumerista a tutto tondo, del quale si è occupata negli ultimi anni.