Bonus riciclo e riuso Mite
Foto di Vlada Karpovich da Pexels

Il ministero della transizione ecologica ha deciso di destinare alle aziende e ai titolari di reddito di lavoro autonomo che utilizzano prodotti da riciclo e riuso nelle loro attività un credito d’imposta del 25%.

I soggetti destinatari

Questo verrà riconosciuto a tutte le imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo che utilizzano compost, prodotti semilavorati e finiti che per almeno il 75% sono composti dal riciclo di rifiuti o rottami. Questi prodotti dovranno essere stati acquistati nel 2020.

Il bonus vale anche per l’acquisto di compost di qualità risultato del trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
L’importo dell’agevolazione in entrambi i casi può essere di non più di 10mila euro ed entrambi i tipi di prodotti dovranno essere usati nell’attività economica o professionale per poter essere ammessi come spese da agevolare.

Chi non può presentare richiesta

Non possono presentare richiesta, coloro che hanno già usufruito per le stesse spese del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 73, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Questa norma istituiva un credito d’imposta pari al 36% per gli anni 2019 e 2020.

Il bonus, disciplinato dal Decreto 6 ottobre 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.297 del 15-12-2021. Le risorse complessive destinate al credito d’imposta ammontano a 10 milioni di euro.

I requisiti

I requisiti tecnici per ottenerlo sono:

  • Il contenuto di materiale riciclato deve essere uguale o maggiore al 75% proveniente da rifiuti o da rottami per i beni;
  • La conformità ai requisiti e alle caratteristiche dell’ammendante compostato misto e dell’ammendante compostato verde, stabiliti dalla disciplina in materia di fertilizzanti di cui all’allegato 2 del Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni.

La conformità dei prodotti va dimostrata attraverso:

  • Un’etichetta rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del Regolamento (UE) n. 765 del 2008, nell’ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato o di una norma tecnica nazionale o Prassi di riferimento Uni;
  • Una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del Regolamento (UE) n. 765 del 2008 che validi, sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa, il contenuto di riciclato auto dichiarato dal produttore in conformità alla norma tecnica Uni EN Iso 14021;
  • La dichiarazione ambientale di prodotto (Epd), conforme alla norma Uni EN 15804 o alla norma Uni EN Iso 14025, che attesti il contenuto di riciclato.

Un ente certificatore riconosciuto deve rilasciare una certificazione sul possesso di questi requisiti tecnici.

Come funziona l’erogazione del bonus

Viene riconosciuto secondo l’ordine di presentazione delle domande fino ad esaurimento delle risorse e  si può utilizzare solo in compensazione a partire dal decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento da parte del Mite.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Andrà quindi presentato il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il credito d’imposta non contribuisce a formare il reddito, né alla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Non si applica il limite di 250mila euro previsto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Come richiedere il bonus riciclo e riuso

Chi vorrà richiedere il bonus dovrà accedere alla piattaforma informatica disponibile sul sito www.minambiente.it che però non è ancora disponibile.

Cosa specificare nella domanda

Nella domanda andrà specificato in dettaglio:

  • L’ammontare complessivo delle spese sostenute in relazione a ciascuna delle categorie di beni previsti nel Decreto 6 ottobre 2021;
  • L’ammontare del credito d’imposta richiesto;
  • La domanda deve essere firmata digitalmente in formato PAdES (Pdf Advanced electronic signatures) e va accompagnata, a pena di esclusione: dalle attestazioni e dalle certificazioni sui prodotti acquistati, dall’attestazione dell’effettività delle spese sostenute e dell’effettivo impiego dei beni acquistati nell’esercizio dell’attività.

Le imprese dovranno aggiungere al plico PAdES la dichiarazione di non usufruire, per le stesse spese ammissibili, del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 73, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (credito pari al 36% per gli anni 2019 e 2020).

Il Mite comunicherà il riconoscimento oppure il rifiuto dell’agevolazione entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande.

I casi in cui può essere revocato il credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere revocato nel caso in cui: venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti dal Decreto 6 ottobre 2021, qualora la documentazione contenga elementi falsi oppure venga accertata la falsità delle dichiarazioni fornite. A prescindere dalle eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa, si provvede comunque a recuperare la somma indebitamente percepita.

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