Biocarburanti, le novità sulle quote d’obbligo nei trasporti e sui CIC

In vigore dal 14 aprile le modifiche introdotte dal decreto ministeriale 16 marzo 23 sui criteri di gestione dell’obbligo di immissione in consumo di rinnovabili nei trasporti, tra cui biocarburanti e biometano. Il GSE fa il punto sulle novità e pubblica un simulatore dedicato.

biocarburanti traffico
Foto di NoName_13 da Pixabay

Il recepimento della Direttiva Comunitaria RED II in ambito biocarburanti nei trasporti, avvenuta con il Decreto Legislativo n. 199/2021, ha previsto una serie di modifiche alla disciplina. Modifiche che, attraverso l’emanazione del Decreto ministeriale 16 marzo 2023, sono state tradotte in importanti aggiornamenti riguardanti sia le quote d’obbligo, passate dal 10 al 16% entro il 2030, che le combinazioni di CIC negoziabili, aumentate da 3 a 25. Rimasto invariato invece il soggetto attuatore a cui sono state attribuite le competenze operative e gestionali riferite al sistema di immissione, che resta il GSE. Il raggiungimento degli obiettivi è monitorato attraverso un sistema di titoli (CIC, Certificati di Immissione in Consumo).

Biocarburanti le novità principali

La principale novità introdotta dal Decreto del Mase entrato in vigore lo scorso 14 aprile, è quella riferita, in maniera complessiva, all’aumento delle quote d’obbligo di rinnovabili nei trasporti. I soggetti obbligati all’immissione in consumo di rinnovabili nei trasporti sono infatti tenuti ad aumentare, secondo una traiettoria crescente, le quote di rinnovabili fino al 16% entro il 2030. Inoltre, in caso di immissione di benzina per i trasporti, dovrà esser miscelata all’interno di questa una quota sempre maggiore di biocarburanti.

Un’altra novità è quella collegata all’incentivazione della cosiddetta “Riconversione verde” delle Raffinerie, in cui è previsto un obbligo di immissione in consumo orientato alla creazione di un mercato specifico per i biocarburanti prodotti dalle raffinerie incentivate. I Soggetti obbligati, in aggiunta alle quote d’obbligo di miscelazione di cui al primo punto, dovranno immettere in consumo in purezza, sempre secondo una traiettoria crescente, un quantitativo minimo di biocarburanti liquidi o liquefatti.

In ottemperanza della Direttiva RED II, le modifiche che hanno riguardo la base d’obbligo, oltre ai vettori finora considerati (benzina e gasolio) hanno previsto anche l’inserimento del gas naturale e sono state aggiornate le destinazioni d’uso incluse nel meccanismo d’obbligo. Considerati vettori immessi in consumo nei trasporti stradali anche i carburanti agricoli utilizzati in veicoli che hanno come scopo principale la loro traslazione (contabilizzati solo al 5% dell’immesso in consumo), e ferroviari.

Ai fini dell’assolvimento degli obblighi invece, le rinnovabili per i trasporti potranno essere immesse in consumo per qualsiasi forma di trasporto, incluse navigazione e aviazione (anche internazionali).

Riguardo i biocarburanti immessi nei settori marina e aviazione, va sottolineato che sono oggetto di maggiorazione e i relativi certificati sono riconosciuti per un valore pari a 1,2 volte il loro contenuto energetico. Tale maggiorazione si aggiunge a quelle già esistenti per biocarburanti cosiddetti Avanzati e Double counting.

In aggiunta ai biocarburanti, seppur siano ancora in via di definizione gli insiemi dei prodotti ammessi, sono contabilizzabili ai fini dell’assolvimento degli obblighi anche i carburanti rinnovabili di origine non biologica (RFNBO, Renewable Fuels of Non Biological Origin) e i carburanti da carbonio riciclato (RCF, Recycled Carbon Fuels). Tra i primi, si annovera ad esempio il cosiddetto: idrogeno verde, anche se utilizzato come prodotto intermedio in Raffineria.

I dettagli sugli obblighi

Più specificatamente, per l’assolvimento degli obblighi di miscelazione, l’obbligo complessivo è stato di diviso in diversi sotto-obiettivi relativi a:

  • Immissione di biocarburanti avanzati, ovvero prodotti a partire da particolari materie prime definite nell’allegato 3, parte A del Decreto,
  • immissione di vettori tradizionali, ovvero vettori, inclusi carburanti rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) e carburanti da carbonio riciclato (RCF) che non hanno le limitazioni riservate all’obbligo,
  • immissione di biocarburanti miscelati alla benzina, trasversale ai due obblighi precedenti. In particolare quest’ultimo punto permette di contribuire all’assolvimento dei due obblighi precedenti in funzione della tipologia (avanzata o tradizionale) di biocarburante miscelato alla benzina.

Sono stati inoltre introdotti tetti (cap) di utilizzo per alcune categorie di biocarburanti con quote massime di utilizzo per alcune categorie di biocarburanti. In particolare i biocarburanti Double counting, prodotti a partire dalle materie prime definite nell’ Allegato 3, parte B del Decreto, possono essere utilizzate entro un limite massimo del 2,5% del proprio contenuto energetico totale immesso in consumo.

I biocarburanti prodotti da materie potenzialmente alimentari o foraggere invece possono essere utilizzate entro un limite massimo del 2,3% del proprio contenuto energetico totale immesso in consumo mentre i biocarburanti prodotti da materie che per la loro produzione costituiscono un alto rischio ILUC (Indirect land use change) possono essere utilizzate secondo una traiettoria decrescente dallo 0,6% del 2023 allo 0,0% del 2030.

I biocarburanti prodotti da Olio di Palma e PFAD (Palm Fatty Acyds Distillate) sono sottoposti a ban a partire dal 2024.

Va notato che con l’introduzione di questi nuovi cap, degli obblighi indicati nei sotto obiettivi e le maggiorazioni previste per i settori marina e aviazione, è diventata necessaria una clusterizzazione di diversi attributi da collegare ai CIC ed il conseguente aumento da 3 a 25 delle tipologie di CIC negoziabili e utilizzabili.

Modalità semplificata, regime transitorio altre novità

Per il solo Gas naturale immesso in consumo, i Soggetti obbligati possono optare per una modalità semplificata di assolvimento del proprio obbligo che consiste nel pagamento degli oneri di ritiro del biometano incentivato dal GSE per una quota potenzialmente pari all’obbligo complessivo derivante da tale gas naturale. Per tutti gli altri vettori costituenti obbligo invece, tale modalità è ammessa esclusivamente per coprire quota parte dell’Obbligo di immissione di biocarburanti avanzati.

Per il solo anno 2023 e limitatamente al periodo dal 1° gennaio al 13 aprile è stata prevista la possibilità di accedere ad un meccanismo transitorio (opzionale) all’interno del quale la struttura degli obblighi rimane quella di cui al D.M. 10 ottobre 2014. L’adesione a tale meccanismo è stata comunicata da circa 40 operatori sui circa 60 soggetti obbligati attualmente censiti sull’applicativo BIOCAR del GSE, pertanto, per il solo anno di immissione in consumo 2023 (operatività 2024), saranno gestite parallelamente 2 strutture di obblighi: una riferita al regime transitorio e una al nuovo regime.

I Soggetti obbligati, sia totalmente che per quota parte, possono accollare il proprio obbligo a un terzo Soggetto obbligato.

Sono stati inoltre modificati i criteri di sostenibilità dei biocarburanti e sono stati introdotti nuovi criteri per RFNBO e RCF.

Gli strumenti

Le nuove disposizioni avranno un effetto importante sulle attività dei soggetti obbligati e per questo il GSE ha messo a disposizione degli operatori un simulatore che permette il calcolo degli obblighi di immissione in consumo di biocarburanti e degli altri vettori energetici. Lo scorso 20 luglio, attraverso un webinar dedicato, questo nuovo strumento è stato presentato agli operatori ed è stata pubblicata una breve presentazione che ne riassume le funzionalità.

Il simulatore e la presentazione sono disponibili sul portale del GSE.

Il GSE sta inoltre sviluppando nuove funzionalità che permetteranno agli operatori di inviare due dichiarazioni – una riferita al regime transitorio e una riferita al regime definitivo – entro le scadenze di legge. Queste nuove funzionalità, attive entro il febbraio 2024, mantenendo in visualizzazione per gli anni precedenti la struttura attualmente in vigore, recepiranno la nuova struttura degli obblighi, permetteranno la visualizzazione distinta dei nuovi obblighi e degli obblighi riservati agli operatori che hanno aderito al regime transitorio nonché la nuova struttura dei CIC, con le diverse combinazioni di attributi possibili.

Entro marzo 2024 sarà adeguata la funzionalità dei Conti Proprietà su cui i Soggetti obbligati potranno visualizzare i propri obblighi, debiti e il proprio portafoglio titoli. Entro la stessa data saranno disponibili anche la funzionalità di registrazione della compravendita dei CIC per recepire le nuove tipologie di titoli negoziabili e la funzionalità relativa alla gestione degli accolli.

Per ulteriori informazioni è sempre possibile scrivere all’indirizzo dedicato: biocar@gse.it .

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