Fotovoltaico: dal 24 novembre si applica il Modello Unico

FotovFino a 20kW di impianto fotovoltaico sui tetti degli edifici, questo grazie al Modello Unico approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico

Nel mercato delle energie “green” le novità in materia di tecnologia sono all’ordine del giorno, quelle legate ai finanziamenti per incentivare l’acquisto di fonte energetiche a basso impatto ambientale un po’ meno. Il settore fotovoltaico, però, è uno di quelli che beneficia di più “semplificazioni” non solo economiche: oltre alle numerose offerte di prestiti per il fotovoltaico che illustrano in maniera chiara agli utenti quali finanziamenti chiedere, a partire dal 24 novembre 2015 potrà essere utilizzato il Modello Unico che semplificherà la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici fino a 20 kW destinati ai tetti degli edifici.

Modello Unico: campo di applicazione

Il Modello Unico, approvato dal Ministero dello Sviluppo economico con il decreto 19 maggio 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2015 è in vigore dal 28 maggio e il suo campo di applicazione è utilizzato per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di impianti fotovoltaici con determinate caratteristiche:

  • devono essere realizzati presso clienti finali che abbiano già punti di prelievo attivi (in bassa tensione);
  • devono avere potenza nominale non superiore ai 20 kW;
  • per questo tipo di impianti deve essere richiesto l’accesso al regime dello scambio sul posto;
  • devono essere realizzati sui tetti degli edifici con le modalità previste dall’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011;
  • non devono esserci ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

Il Modello Unico è suddiviso in due parti che devono essere trasmesse dal soggetto richiedente al gestore di rete per via informatica.

Il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della parte I del Modello Unico, è tenuto a verificare che la domanda sia compatibile con le condizioni previste dall’articolo 2 (comma 1 lettere a-b-c-d) e, dal punto di vista tecnico, l’impianto deve richiedere lavori semplici limitati all’installazione del gruppo di misura.

Modello Unico: iter parte I

Qualora le verifiche portassero a un esito positivo, viene avviata la parte I dell’iter in cui il gestore informa il soggetto richiedente e provvede a strutturare una serie di azioni, tra cui:

  • invio di una copia del Modello Unico al Comune tramite Posta Elettronica Certificata;
  • caricamento dei dati dell’impianto sul portale di Gestione Anagrafica Unica Degli Impianti di Terna;
  • invio di una copia del Modello Unico al Gestore dei Servizi Energetici;
  • addebito al richiedente degli oneri per la connessione e invio, al medesimo, delle ricevute delle transazioni;
  • invio dei dati dell’impianto alla Regione, tramite PEC, solo se richiesto dalla Regione stessa.

Modello Unico: iter parte II

Una volta terminato l’iter della prima parte, e quindi realizzati i lavori dell’impianto, il richiedente trasmette al gestore di rete la parte II del Modello Unico, prendendo visione e soprattutto accettando determinati parametri:

  • il regolamento d’esercizio;
  • il contratto per l’erogazione del servizio di scambio sul posto;

L’ultima parte della procedura spetta al gestore di rete che deve provvedere a:

  • inviare una copia al Comune, tramite Posta Elettronica Certificata;
  • inviare una copia al Gestore dei Servizi Energetici per la richiesta di servizio di scambio sul posto;
  •  caricare sul portale di Gestione Anagrafica Unica Degli Impianti l’avvenuta entrata in esercizio;

In caso di saldo di corrispettivo per la connessione, questo va addebitato e le copie della ricevuta vanno inviate al soggetto richiedente.

Ricordiamo che per poter utilizzare in maniera corretta il Modello Unico, il richiedente deve dichiarare affermazioni veritiere e poterle dimostrare in caso di controllo dell’autorità competente.

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