
Nel mercato delle energie “green” le novità in materia di tecnologia sono all’ordine del giorno, quelle legate ai finanziamenti per incentivare l’acquisto di fonte energetiche a basso impatto ambientale un po’ meno. Il settore fotovoltaico, però, è uno di quelli che beneficia di più “semplificazioni” non solo economiche: oltre alle numerose offerte di prestiti per il fotovoltaico che illustrano in maniera chiara agli utenti quali finanziamenti chiedere, a partire dal 24 novembre 2015 potrà essere utilizzato il Modello Unico che semplificherà la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici fino a 20 kW destinati ai tetti degli edifici.
Modello Unico: campo di applicazione
Il Modello Unico, approvato dal Ministero dello Sviluppo economico con il decreto 19 maggio 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2015 è in vigore dal 28 maggio e il suo campo di applicazione è utilizzato per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di impianti fotovoltaici con determinate caratteristiche:
- devono essere realizzati presso clienti finali che abbiano già punti di prelievo attivi (in bassa tensione);
- devono avere potenza nominale non superiore ai 20 kW;
- per questo tipo di impianti deve essere richiesto l’accesso al regime dello scambio sul posto;
- devono essere realizzati sui tetti degli edifici con le modalità previste dall’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011;
- non devono esserci ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.
Il Modello Unico è suddiviso in due parti che devono essere trasmesse dal soggetto richiedente al gestore di rete per via informatica.
Il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della parte I del Modello Unico, è tenuto a verificare che la domanda sia compatibile con le condizioni previste dall’articolo 2 (comma 1 lettere a-b-c-d) e, dal punto di vista tecnico, l’impianto deve richiedere lavori semplici limitati all’installazione del gruppo di misura.
Modello Unico: iter parte I
Qualora le verifiche portassero a un esito positivo, viene avviata la parte I dell’iter in cui il gestore informa il soggetto richiedente e provvede a strutturare una serie di azioni, tra cui:
- invio di una copia del Modello Unico al Comune tramite Posta Elettronica Certificata;
- caricamento dei dati dell’impianto sul portale di Gestione Anagrafica Unica Degli Impianti di Terna;
- invio di una copia del Modello Unico al Gestore dei Servizi Energetici;
- addebito al richiedente degli oneri per la connessione e invio, al medesimo, delle ricevute delle transazioni;
- invio dei dati dell’impianto alla Regione, tramite PEC, solo se richiesto dalla Regione stessa.
Modello Unico: iter parte II
Una volta terminato l’iter della prima parte, e quindi realizzati i lavori dell’impianto, il richiedente trasmette al gestore di rete la parte II del Modello Unico, prendendo visione e soprattutto accettando determinati parametri:
- il regolamento d’esercizio;
- il contratto per l’erogazione del servizio di scambio sul posto;
L’ultima parte della procedura spetta al gestore di rete che deve provvedere a:
- inviare una copia al Comune, tramite Posta Elettronica Certificata;
- inviare una copia al Gestore dei Servizi Energetici per la richiesta di servizio di scambio sul posto;
- caricare sul portale di Gestione Anagrafica Unica Degli Impianti l’avvenuta entrata in esercizio;
In caso di saldo di corrispettivo per la connessione, questo va addebitato e le copie della ricevuta vanno inviate al soggetto richiedente.
Ricordiamo che per poter utilizzare in maniera corretta il Modello Unico, il richiedente deve dichiarare affermazioni veritiere e poterle dimostrare in caso di controllo dell’autorità competente.
Per ricevere quotidianamente i nostri aggiornamenti su energia e transizione ecologica, basta iscriversi alla nostra newsletter gratuita
e riproduzione totale o parziale in qualunque formato degli articoli presenti sul sito.














