Riscontriamo un recente trend che vede l’utilizzo di droni per la manutenzione di impianti eolici: tra tutti, citiamo la società spagnola Arborea Intellbird che nel marzo 2015 ha presentato in Spagna un drone denominato Aracnòcoptero (per la sua forma di ragno), finalizzato proprio alle ispezioni in quota delle pale eoliche.
La manutenzione di impianti eolici è un’attività che, considerata l’altezza degli aereogeneratori eolici, risulta essere, oltre che molto dispendiosa per i produttori di energia eolica e per i gestori di parchi eolici, estremamente pericolosa per gli operai. Poiché infatti le turbine eoliche si sviluppano in verticale per molti metri e hanno un diametro considerevole, diventa molto rischioso per i tecnici addetti alla manutenzione raggiungere la cima dell’impianto, sia per individuare il problema che per cercare di risolverlo.
A dimostrazione della pericolosità, la manutenzione degli impianti è soggetta alle norme e misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui agli artt 83 (lavori in prossimità di parti attive) e 105 e ss. (norme applicabili ai lavori in quota) del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Inoltre, gli incidenti, anche mortali, connessi con le attività di manutenzione di impianti sono numerosi.
Per queste ragioni gli operatori ricercano soluzioni alternative. L’utilizzo in Italia di droni simili a quello spagnolo dovrà rispettare la corposa normativa ENAC, così come disciplinata dalla seconda edizione del Regolamento “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto”, del 16 luglio scorso. Dall’analisi del Regolamento, emerge che la disciplina applicabile ai droni, tecnicamente definiti APR (aeromobili a pilotaggio remoto), cambia a seconda del peso, ≤300 grammi, ≤2 kg, ≤ 25 kg o > 25 kg, e della criticità o meno dell’operazione. Infatti l’articolo 9 del Regolamento distingue tra operazioni “non critiche” e “critiche”, intendendosi per le prime quelle condotte entro una distanza, sia orizzontale che verticale, tale per cui il pilota è in grado di mantenere il contatto visivo continuativo con il mezzo aereo (entro 500 m sul piano orizzontale e 150 m da terra in altezza), e che non prevedano il sorvolo, anche in caso di avarie e malfunzionamenti, di aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani e infrastrutture sensibili, e per le seconde tutte quelle che non rispettano questi requisiti. Mentre la prima edizione del Regolamento ENAC, all’articolo 8, numero 5, faceva esplicitamente rientrare gli impianti industriali nella definizione di infrastruttura “sensibile”, va sottolineato che la definizione riproposta all’art 9, numero 1, della seconda edizione del Regolamento ENAC, non menziona gli impianti industriali; sarà quindi necessario valutare con ENAC se un impianto eolico possa rientrare o meno nella definizione di infrastruttura “sensibile”.
In base al peso e alla criticità dell’operazione, il pilota dovrà essere provvisto, così come indicato dall’articolo 20, comma 3, di un “Attestato di pilota” oppure di una “Licenza di pilota”, la cui procedura di ottenimento, oltre che complessa, non risulta dettagliatamente definita:
Peso fino a 300gr |
Oltre 300gr e fino a 2kg |
Peso fino a 25kg |
Peso oltre 25kg |
nessuna |
attestato di pilota di APR (art 21 ENAC) |
-in modalità VLOS, attestato di pilota di APR
-in modalità BLOS, licenza di pilota di APR (art 22 ENAC) |
licenza di pilota di APR |
Molto gravi sono le sanzioni. Se il mancato rispetto del Regolamento ENAC può comportare la sospensione o, in caso di particolare gravità, la revoca della validità dell’attestato o della licenza per periodi da 1 a 12 mesi, altre più gravi sanzioni, sulla base del Codice della Navigazione e del Codice Penale, sia penali (arresto fino a un anno) che amministrative (fino a 10.000 euro) possono essere irrogate al pilota che sia sprovvisto di certificati oppure che utilizzi un drone non equipaggiato con i dispositivi obbligatori oppure privo del “Manuale di Volo”. Inoltre, visto che, all’art. 32, il Regolamento ENAC impone la stipulazione di un’assicurazione adeguata, sono previste sanzioni amministrative fino ad euro 100.000 per l’operatore che ne sia privo.
Ulteriore aspetto meritevole di attenzione è la tutela della privacy. Il Regolamento fa infatti espresso riferimento al D. Lgs. 196/2003 e impone l’indicazione, nella documentazione da produrre per ottenere le autorizzazioni, dell’eventualità che le operazioni effettuate con droni facciano sorgere specifici obblighi in tema di trattamento di dati personali. Il fine è appunto quello di garantire la protezione di questi ultimi.
Infine va considerata la conseguenza che l’utilizzo di questi strumenti comporterà sui documenti e sui piani relativi alla sicurezza sul lavoro (ad esempio il DUVRI, i manuali per la manutenzione e gli eventuali piani operativi di sicurezza), al fine di valutare i rischi associati all’uso dei droni, che, sebbene inferiori rispetto a quelli in quota, sono diversi da quelli “tradizionali”. Visto che non esiste, ad oggi, una normativa specifica sulla tutela della sicurezza sul lavoro connessa con l’utilizzo dei droni, da un lato vanno definite caso per caso delle misure di prevenzione, che includano la condivisione, con tutto il personale coinvolto, dei piani di volo dei droni, e dall’altro si deve investire sulla formazione del personale, e non solo degli operatori che debbano ottenere permessi e licenze, adottando un protocollo specifico sull’utilizzo dei droni e sulle procedure di controllo e manutenzione, per garantirne il perfetto funzionamento.
Il Parlamento europeo, per garantire la sicurezza nell’utilizzo dei droni, la tutela della privacy e della protezione dei dati, e una regolamentazione transfrontaliera della disciplina, ha adottato il 30 ottobre 2015 una risoluzione non legislativa per fornire un quadro di come debbano procedere la Commissione, i Paesi UE e le altre parti interessate nella regolamentazione di questo settore. Questo al fine di evitare il rischio che una mancata regolamentazione armonizzata UE possa determinare un mancato sviluppo europeo di questi macchinari, visto che le autorizzazioni nazionali solitamente non formano oggetto di specifico riconoscimento negli altri Stati membri.
a cura di Avv. Giulio Maroncelli e Avv. Giulio Coraggio, partner di DLA Piper
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