Finalità della direttiva MID e misura di ciò che si paga

DirettivaLe novità legislative sui prodotti hanno tempi lunghi per essere adottate con efficacia in Italia. Bisogna superare le resistenze del mercato che ne deve sostenere il costo, perché come tali sono considerate, sempre, bisogna che si depurino le interpretazioni legali da interventi faziosi e bisogna che qualche controllo di polizia faccia scalpore nell’opinione pubblica e sul mercato. Superate queste irrinunciabili fasi, la norma comincia ad essere attuata. Di solito non in modo continuativo, ma secondo cicli rinnovati da interventi dell’autorità amministrativa o di controllo competente.

L’applicazione della direttiva MID sta attraversando queste fasi, ma in tempi diversi, a seconda che si parli di misura dei carburanti, del gas o di acqua e calore. Per quanto riguarda la misura di acqua e calore siamo all’inizio: stanno appena indebolendosi le resistenze all’introduzione di strumenti di misura conformi alla direttiva.

Tuttavia, continua a riproporsi una domanda che è sorta dalla pubblicazione della disposizione. Potrebbe essere considerata una domanda retorica positiva, tanto è facile la risposta; invece, siccome il riscontro ai quesiti dipende dalla forza politica e commerciale di chi la pone, allora la risposta è diventata un problema.

Si parla di contatori d’acqua e calore cosiddetti “divisionali” cioè dei misuratori installati all’interno degli edifici e che consentono la suddivisione del costo di acqua e calore tra diversi utilizzatori che risiedono nel medesimo immobile.

Nonostante la prescrizione della direttiva MID non sia equivocabile ed enunci che la conformità alla MID è imposta ai dispositivi e sistemi per le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali, ciò sembra non sia ancora sufficiente per sgombrare il dubbio sulla necessaria conformità dei misuratori “divisionali” di acqua e calore ai criteri di fabbricazione previsti dalla MID.

Dal punto di vista normativo non ci sono ragioni per escludere alcun misuratore, ovunque installato, che produca una misura direttamente utilizzata per la determinazione di un prezzo, dalla conformità alla direttiva MID e dalla conseguente necessità della marcatura CE-M. Le giustificazioni possono essere solo di opportunità e sono la premessa per determinare situazioni illegali.

Per le funzioni di misura appena evidenziate, dall’entrata in vigore del recepimento nazionale della direttiva MID, è obbligatorio l’uso di misuratori con validità legale e conformi alla direttiva MID.

È finita l’anarchia nazionale sui misuratori di acqua e calore. Sembra finirà non solo per i misuratori MID installati, ma anche per quelli di acqua e calore già installati e, per gran parte, privi di una qualsiasi conformità metrologica. Almeno, così ha annunciati il Ministero nella recente giornata informativa organizzata da Acism, Unioncamere e Canale Energia lo scorso 11 luglio.

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