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Sono pervenute diverse segnalazioni all’Autorità per l’energia – Arera da parte dei consumatori, che lamentano di essere vittima di pratiche che possono configurarsi come commerciali scorrette o violazioni della regolamentazione di settore. 

Nello specifico, per violazioni dell’art.3 del DL Aiuti bis, principale novità nel contesto delle variazioni unilaterali di contratto, nonché per utilizzi impropri degli strumenti di recesso del venditore e della risoluzione per eccessiva onerosità.

La posizione di Arera e Antitrust

Per il presidente di Arera, Stefano Besseghini: “In un momento tanto complesso che tiene l’intero sistema energetico in un delicato equilibrio e nella marcata esigenza di contemperare gli interessi a volte confliggenti dei diversi soggetti coinvolti, è assolutamente necessario che il quadro di regole entro cui muoversi sia chiaro, condiviso e correttamente applicato. Da sempre il sistema energetico è caratterizzato da asimmetrie informative e vulnerabilità diverse. Nel richiamare con forza al rispetto delle regole, l’Autorità esorta ad un senso di responsabilità ulteriore, ognuno per la sua parte, invitando gli operatori a non sfruttare tali asimmetrie e i consumatori ad un uso corretto degli strumenti di agevolazione. Non mancherà una precisa azione di enforcement da parte di Arera che sarà tanto più efficace quanto più questi basilari principi verranno rispettati”.

Anche il presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, Roberto Rustichelli sottolinea come la sua azione sia guidata, ancora una volta, dalla centralità della figura del consumatore, soprattutto nell’attuale congiuntura economica che sta vedendo progressivamente peggiorare le prospettive di qualità della vita dei cittadini. L’Autorità confida che le imprese del settore manterranno una compliance aziendale rispettosa della legge, ma è pronta ad intervenire qualora venissero adottate condotte lesive dei diritti dei consumatori e degli assetti del mercato.

Cosa prevede l’art.3 del DL Aiuti bis

Il DL Aiuti bis definisce alcune misure urgenti in materia di energia, soprattutto nel caso di contratti sottoscritti sul mercato libero dell’energia elettrica e il gas in corso, il cui art. 3 prevede: “la sospensione delle clausole contrattuali che consentano modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale relativamente alla definizione del prezzo, fino al 30 aprile 2023″.

Sempre fino al 30 aprile 2023 (comma 2), definisce “inefficaci” i preavvisi comunicati per queste stesse finalità prima della data di entrata in vigore del decreto, a meno che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

La posizione critica di Federconsumatori

L’Associazione Consumatori Federconsumatori si dice delusa dal pronunciamento congiunto di Arera e Antitrust sulle modifiche unilaterali dei contratti di energia, che seppur costituisce una presa di posizione importante, non rappresenta un’interpretazione autentica della norma. 

“In particolare, l’interpretazione assunta dalle due Autorità in materia di rinnovi non è affatto condivisibile, poiché, a nostro parere, snatura lo spirito del “Decreto Aiuti-bis”: mettere i cittadini al riparo da abusi e pratiche ingannevoli, nonché, temporaneamente, da aggravi di costi insopportabili”.

“Ci saremmo invece aspettati, continua l’Associazione, in una fase difficilissima per le famiglie, soprattutto alla luce dei fortissimi rincari della spesa energetica, una presa di posizione maggiormente orientata alla difesa dei consumatori già duramente colpiti dall’aumento generalizzato dei prezzi dei beni e dei servizi, anche per effetto indotto dal caro energia, che non possono anche ritrovarsi ora vessati dai tentativi da parte di alcune aziende fornitrici di aggirare norme poste a loro tutela”.

È quindi necessario che Governo e Parlamento mettano in campo delle politiche a tutela della parte contrattuale più debole, i cittadini, anche con un intervento chiarificatore di alcuni aspetti della norma che alleggerirebbe il lavoro dell’autorità di giustizia.

Federconsumatori si riserva di monitorare attentamente i comportamenti delle aziende, pronta ad attivare ogni forma di tutela e mantenere i propri sportelli a disposizione dei cittadini per informazioni e assistenza su tale questione”. 

Gli strumenti disponibili ai consumatori per tutelarsi

Agcm e Arera, in seguito alle segnalazioni pervenute, riassumono il quadro complessivo delle regole e degli strumenti che permettono  ai consumatori di interpretare correttamente i comportamenti da adottare, anche nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del d.L.115/22.

Le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali (art. 13 Codice di condotta commerciale)

Questi sono i casi in cui, durante il periodo di esecuzione e di validità di un contratto di fornitura, il venditore decide di avvalersi, per giustificato motivo, di una clausola contrattuale nella quale è prevista esplicitamente la possibilità di variare unilateralmente specifiche condizioni contrattuali. Siccome si tratta di clausole che esplicitamente attribuiscono al venditore la possibilità di variare unilateralmente le condizioni contrattuali che definiscono il prezzo, queste rientrano pienamente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del DL.115/22.

Le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche

Si tratta di modifiche o aggiornamenti delle condizioni economiche già previste dalle condizioni contrattuali all’atto della stipula. Di norma, queste comportano un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile oppure il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso. Essendo già previste nelle condizioni contrattuali, sulle quali entrambe le parti hanno espresso il loro consenso, non hanno il carattere della unilateralità.

Non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 3 del DL115/22, trattandosi, appunto, di evoluzioni automatiche delle condizioni economiche già predeterminate e concordate tra le parti.

Rinnovi delle condizioni economiche delle offerte Placet

Il rinnovo teoricamente non costituisce un’ipotesi di variazione unilaterale, in quanto è un’attività volta a concludere un nuovo contratto alle stesse condizioni previste da quelle in scadenza. Il rinnovo, peraltro, può essere regolato nell’ambito di un contratto concluso tra le parti.

Nel caso delle offerte Placet, che consistono in offerte contrattuali le cui condizioni sono interamente stabilite dall’Autorità, ad eccezione del prezzo di cui l’Autorità stabilisce solo la struttura, mentre il valore è deciso dal venditore, la regolazione prevede una specifica procedura per il rinnovo delle condizioni economiche, che deve avvenire ogni 12 mesi. Tale rinnovo non rientra quindi nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del DL 115/22.

Proposta di rinegoziazione per sopravvenuto squilibrio delle prestazioni a causa dell’aumento dei prezzi

Sono giunte ad Arera segnalazioni di operatori che propongono offerte a prezzi superiori informando i clienti che, in caso di non accettazione, ricorreranno alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto in essere. In questo caso, l’aspetto problematico sta nel fatto che il venditore potrebbe ricorrere alla risoluzione del contratto invece che proporne uno nuovo. Va precisato che, l’aumento dei prezzi potrebbe determinare non un caso di “impossibilità sopravvenuta”, ma di “eccessiva onerosità” che, alle condizioni previste dall’art. 1467 del Codice Civile, autorizza il venditore a domandare al giudice la risoluzione del contratto.

Ciò che il venditore non può fare è considerare il contratto risolto senza pronuncia giudiziale e chiedere l’attivazione dei servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale. Quest’ultima condotta viola la regolazione Arera in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza.

Esercizio del diritto di recesso dal contratto di fornitura con i propri clienti

L’esercizio del diritto di recesso può sollevare delle problematiche se avviene in violazione della regolazione dell’Autorità in materia. All’Autorità sono infatti stati segnalati casi di esercizio di recesso con effetto immediato e conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza.

Ma, per i clienti domestici la regolazione dell’Autorità riconosce la facoltà di recesso in capo al venditore, qualora si tratti di contratti di mercato libero e questa facoltà deve essere espressamente specificata nel contratto, prevedendo un periodo di preavviso non inferiore a sei mesi.

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