Individuazione delle configurazioni ammesse ai benefici tariffari

Eff 23112015Vediamo con il contributo dell’avv. Germana Cassar Partner DLA Piper, quali sono le principali novità normative in materia di sistemi di distribuzione chiusi (RIU) e sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC). L’Avvocato affronterà nello specifico i vantaggi economici consistenti nel riconoscimento di agevolazioni tariffarie sull’energia elettrica auto consumata specificando Delibere e ruolo del GSE. Si soffermerà poi sull’individuazione delle configurazioni ammesse ai benefici tariffari; individuerà i benefici tariffari e indicherà infine una breve casistica.

Continua da: “Quali vantaggi economici consistenti nel riconoscimento di agevolazioni tariffarie sull’energia elettrica autoconsumata

CONFIGURAZIONI AMMESSE AI BENEFICI TARIFFARI

Le configurazioni impiantistiche ammesse a beneficiare delle esenzioni tariffarie sono stabilite dall’Autorità. I due grandi macro-insiemi sono:

I) i Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC) nei quali rientrano: a) le Reti Interne di Utenza (RIU) qualificate dall’articolo 33 della legge 99/09 come le reti il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni: (i) reti esistenti alla data di entrata in vigore della predetta legge [15 agosto 2009], ovvero reti di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente; (ii) reti che connettono unità di consumo industriali, ovvero connettono unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili; (iii) sono reti non sottoposte all’obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi in tali reti di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi; (iv) sono collegate tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV; (v) hanno un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica; e b) le altre Reti elettriche private per le quali il Ministero dello sviluppo economico dovrà stabilire nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le società di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti e l’Autorità è incaricata dell’attuazione dei suddetti criteri al fine del contemperamento e della salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con riferimento alla necessità di un razionale utilizzo delle risorse esistenti.

II) i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) ovverosia sistemi elettrici privati,  suddivisibili nei seguenti sottoinsiemi: i. i sistemi di autoproduzione (SAP); ii. i sistemi efficienti di utenza (SEU); iii. gli altri sistemi esistenti (ASE); iv. i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SEESEU).

            Con le modifiche introdotte all’articolo 2, comma 1-quater, del decreto legge 154/15 e all’articolo 12, comma 1, della legge 221/15 a cui l’Autorità ha dato attuazione con la deliberazione 72/2016/R/eel di modifica del TISSPC, sono state aggiornate le definizioni di SEU e di SEESEU-A. In particolare, la deliberazione in parola ha disposto che a partire dal 1 gennaio 2016 i SEU siano sistemi in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all’unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all’interno di un’area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d’acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione.

 

DEFINIZIONE DI SEU:

PRIMA DELLA LEGGE 221/15: un sistema efficiente di utenza (SEU) era un sistema in cui:

– uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale,

sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi,

– all’unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) con la precisazione che l’area medesima doveva essere composta da più particelle catastali contigue e senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d’acqua e laghi; tale area, come previsto dall’articolo 1, comma 1.1, lettera ii), del TISSPC, deve essere di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale intestatario dell’unità di consumo facente parte del SEU e da questo, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione.

DOPO LA LEGGE 221/15 (A DECORRERE DAL 2.2.2016): un sistema efficiente di utenza (SEU) è un sistema in cui:

– uno o più impianti di produzione di energia elettrica, , alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale,

sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento  privato senza obbligo di connessione di terzi,

– all’unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica), con la precisazione che l’unità di produzione e di consumo di energia elettrica non devono essere più nella titolarità del medesimo soggetto giuridico ma possono essere nella titolarità di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell’articolo 2359 del c.c…           

I SEESEU hanno un assetto conforme a tutte le seguenti condizioni: 
i. sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del d.lgs 115/2008, ovvero sono sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente; 
ii. hanno una configurazione conforme alla definizione di SEU o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico.

I SEESEU si distinguono in SEESEU-A, SEESEU – B, nonché i SEESEU – C che, a partire dal 2016, sono stati riclassificati, a fini tariffari, come SEESEU B.
I SEESEU C, per i quali i benefici tariffari previsti per i SEU sono concessi solo fino al 31 dicembre 2015. Si veda lo schema riassuntivo qui a lato.

COSA SONO I SISTEMI ESISTENTI EQUIVALENTI AI SISTEMI EFFICIENTI DI UTENZA (SEESEU)

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Sono SEU per i quali:

a) l’iter autorizzativo relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione e collegamenti privati e alla rete pubblica) è stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008; e

b) alla data di entrata in vigore del TISSPC (al 1 gennaio 2014), i lavori sono stati avviati ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni stabilite dalla normativa vigente.

i SEESEU si dividono in:

SEESEU-A: SEU esistente senza vincoli di area per il quale, oltre ai requisiti sopra indicati sub a) e b), vi è un unico soggetto giuridico (o  più soggetti giuridici diversi ma appartenenti al medesimo gruppo societario) che nel contempo assume la qualifica di cliente finale e di produttore (univocità da verificarsi al 1.1.2014 ovvero al 1.1.2016, se soggetto in amministrazione straordinaria). Ai fini dell’inclusione di tali sistemi nella predetta categoria non è necessario che gli impianti ivi presenti abbiano una potenza massima di 20 MWe né che siano alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento;

SEESEU-B: SEU esistente con vincoli di area che soddisfa i requisiti sopra indicati sub a) e b)

SEESEU-C: SSPC già in esercizio alla data del 1.1.2014 che soddisfa i requisiti sopra indicati sub a) e b), caratterizzato da più unità di consumo tutte gestite, in qualità di cliente finale dal medesimo soggetto giuridico o da più soggetti giuridici diversi ma appartenenti al medesimo gruppo societario.

SEESEU-D: RIU caratterizzati dalla presenza di un unico produttore, sia esso un’unica persona giuridica o un insieme di società appartenenti al medesimo gruppo societario, e un unico cliente finale, sia esso un’unica persona giuridica o un insieme di società appartenenti al medesimo gruppo societario. Ai fini della qualifica di SEU o SEESEU (ivi inclusi i SEESEU-D) e della conseguente esclusione dal Registro delle RIU, il relativo gestore deva presentare istanza al GSE.  L’ottenimento della qualifica di SEU o SEESEU comporta il venir meno della qualifica di RIU senza più possibilità di richiederla

 

Qualora all’interno dei SEESEU siano realizzati nuovi impianti di produzione ovvero uno o più impianti di produzione in esso presenti subiscano interventi di potenziamento, rifacimento o ricostruzione, i sistemi interessati da simili interventi non perdano la qualifica ottenuta a condizione che sia previsto, per la parte di nuova realizzazione, rifacimento o potenziamento, l’utilizzo di fonti rinnovabili o l’assetto cogenerativo ad alto rendimento

Per ottenere la qualifica SEU e SEESEU, occorre presentare apposita istanza al GSE ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

A)    il produttore deve essere titolare dell’officina elettrica di produzione;

B)    il produttore deve avere ottenuto le autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione; e

C)    il cliente finale deve essere titolare di tutti i punti di connessione alla rete.

Da ultimo, con la Deliberazione 22 dicembre 2016 n. 788/2016/R/eel, l’Autorità ha escluso dal novero delle RIU i sistemi caratterizzati da una o più unità di consumo e/o uno o più impianti di produzione appartenenti a società facenti parte di un unico gruppo societario, nonché i sistemi qualificabili come SEU. Simile previsione, non contemplata dalla legge 99/09, rispondeva all’esigenza di escludere dal novero delle RIU i sistemi che, sulla base delle disposizioni vigenti nel 2010, potevano rientrare in altre configurazioni più semplici (quali i SEU o i sistemi di autoproduzione) ovvero che potevano essere equiparati a un unico cliente finale, nell’ipotesi che il trattamento tariffario fosse il medesimo.  Sono state invece ricomprese in seno alle RIU anche le configurazioni di rete costituite da una sola unità di consumo e un solo impianto di produzione non appartenenti al medesimo gruppo societario ai fini dell’individuazione delle RIU.

L’Autorità ha il compito di tenere l’elenco di reti elettriche qualificate come RIU (di seguito: registro delle RIU).

Al fine di consentire la regolarizzazione dei clienti finali, l’Autorità ha differito l’applicazione del TISDC al 1 ottobre 2017 (anziché dall’1 gennaio 2017). I clienti finali “nascosti” possano richiedere la propria regolarizzazione senza incorrere in penali o sanzioni e valutando coerentemente la possibilità di differire il termine di entrata in vigore delle disposizioni relative alla regolazione dei SDC diversi dalle RIU (ASDC) dall’1 gennaio 2017 all’1 ottobre 2017.

Vengono inoltre previste semplificazioni procedurali per i gestori delle RIU che richiedono la trasformazione della RIU in SEU o SEESEU entro il 31 marzo 2017, nonché la priorità di trattamento presso il GSE ai fini del rilascio della relativa qualifica SEU o SEESEU.

Continua con: Benefici tariffari per l’autoconsumo. La parola al legale

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L'avv. Cassar è Partner del dipartimento Litigation & Regulatory e lavora presso l’ufficio di Milano. Presta consulenza a istituzioni finanziarie e investitori italiani e stranieri su tutte le questioni di diritto amministrativo riguardanti i settori dell’energia elettrica (incluso la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, la fornitura e distribuzione di energia elettrica e gas, i procedimenti sanzionatori, l’efficienza energetica e sistemi efficienti di utenza, sistemi per il risparmio energetico e l’assegnazione di Certificati Bianchi, gli incentivi pubblici erogati dal GSE e contributi UE), degli appalti pubblici, dell’ambiente, dell’urbanistica, dell’espropriazione e farmaceutico.