In un precedente articolo abbiamo affrontato l’effettivo impatto del relamping, chiarendo come alcune aspettative di risparmio energetico del 50% potessero essere irreali.
Relamping: consiste nel cambiare le lampadine presenti nella propria struttura o abitazione con altre ad altissima efficienza. Un’azione che spesso viene disegnata anche nelle reclame pubblicitarie come ad alto impatto sui consumi, ma non è sempre così
Questo a causa dei consumi reali post intervento superiori a quanto stimato e anche per la riduzione degli incentivi attesi. In parte a queste frizioni rilevate nel sistema incentivante troviamo delle risposte nel Conto Termico 3.0 ecco come:
In particolare riferendoci a Conto termico 2.0 avevamo evidenziato:
- le PA possono ottenere contributo fino a 40% spesa (pari a max 24, 5 €/mq) con un max 70000 €, ma solo se nuovo impianto assicura specifici livelli prestazionali minimi, tra cui Potenza installata <=50% preesistente
- il relamping coimplica quasi sempre, in applicazione attuali norme tecniche (UNI EN 12464-1), di riprogettare impianto in base a livelli di illuminamento prescritti per nuovi impianti, che rispetto sono più elevati che in passato, nella fattispecie 500 lux/mq per uffici.
Cosa cambia nel Conto Termico 3.0
Il recente nuovo Conto Termico 3.0, che estende il campo di applicazione del Relamping (Articolo 5, comma 1, lettera e), oltre a PA, a Terzo Settore e Terziario, ha confermato possibilità contributo, anche adeguando importi, vedi tabella sotto.
Ma con specifici limiti, infatti nell’ “Allegato I – 2. Criteri di ammissibilità per interventi di piccole dimensioni di incremento dell’efficienza energetica di cui all’articolo 5”, stabilisce:
Per interventi di sostituzione di sistemi di illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi a led o a più alta efficienza:
c) la potenza installata delle lampade non deve superare il 50% della potenza sostituita, nel rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente; laddove tale limite non sia rispettato a causa del sottodimensionamento dell’impianto ante-operam imputabile al mancato rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente UNI EN 12464-1 l’incentivo è ammissibile esclusivamente per la quota potenza pari al 50% della potenza sostituita…;
d) gli apparecchi di illuminazione devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti UE 2017/1369 e dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 2009/125/CE e successive modifiche di cui alla Direttiva 2012/27/UE. Gli apparecchi di illuminazione devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d’impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti;
Cosa comprende in senso pratico l’incentivo
In pratica, in linea con il reale risparmio energetico, l’incentivo da Conto Termico 3.0 sarà rapportato alla sola riduzione di consumi energetici che si avrebbe con un nuovo impianto virtuale, avente prestazioni illuminotecniche pari a quelle dell’impianto preesistente (ex 300 lux). Questo anche se l’impianto da realizzare avrà necessariamente prestazioni (es 500 lux) maggiori, e quindi maggiori consumi energetici, per rispetto normative attuali. Si rimanda a esempi riportati precedente articolo per analisi di dettaglio.
Inoltre il Conto Termico 3.0 nell’ALLEGATO 2- 1. Metodologia di calcolo per interventi di piccole dimensioni di incremento dell’efficienza energetica di cui all’articolo 5, per gli interventi in oggetto tra cui Relamping, stabilisce che l’incentivo è calcolato secondo formula:
I tot = % spesa * C * Sed con I tot <= I max
Tale formula di calcolo incentivo considera:
- Sed = superficie utile dell’edificio soggetta ad intervento, in metri quadrati
- C =costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell’intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie utile calpestabile dell’edificio in metri quadrati; è inferiore o pari alla superficie utilizzata per il calcolo della prestazione energetica dell’edificio.
- % spesa è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l’intervento, come espressa in tabella 7;
- I tot è l’incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all’intervento in oggetto;
- I mas è il valore massimo raggiungibile dall’incentivo totale.
Per gli interventi di cui all’articolo 5, comma 1, alle lettere d), e) e f) si applica una maggiorazione del 10% nel caso in cui i componenti utilizzati siano prodotti nell’Unione Europea.
Valutazioni e calcoli che richiedono professionalità specifiche

Quindi nel caso del Relamping, in ottemperanza a vincolo di cui all’Allegato 1, se come usuale, l’impianto da realizzare avrà prestazioni (es 500 lux) superiori a quello preesistente, si deve fare il calcolo per l’incentivo ai sensi del Allegato 2 su impianto nuovo virtuale con prestazioni pari a impianto preesistente (es 300 lux), quindi con costi e consumi energetici inerenti minori di quelli sostenuti.
Si tratta quindi di valutazioni e calcoli che richiedono professionalità attente e competenti sul tema specifico, con analisi e simulazioni preventive a appalto opere, per evitare spiacevoli imprevisti quando si andrà a richiedere il contributo al GSE, con lavori ormai conclusi, potenze installate definite, spese sostenute, ecc.
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