Manovrina Ecobonus cedibile con maggiore facilità

Shutterstock 168801077Nell’ambito dei lavori di conversione del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, la V Commissione Permanente “bilancio, tesoro e programmazione” della Camera ha approvato, in sede referente, una proposta di emendamento finalizzata ad agevolare i soggetti impossibilitati a fruire, per limiti di capienza d’imposta, delle detrazioni astrattamente spettanti a fronte di interventi di incremento dell’efficienza energetica nei condomìni (“ecobonus dei condomìni”).

Il regime di detrazioni fiscali per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici era stato già oggetto di potenziamento mediante le disposizioni introdotte dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (“D.L. n. 63/13”). A seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232), il quadro normativo attualmente in vigore prevede che il credito corrispondente alle detrazioni derivanti dal sostenimento di spese per la riqualificazione energetica possa essere ceduto a soggetti terzi; in particolare:

– in relazione agli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i “soggetti incapienti”, impossibilitati a beneficiare della correlata detrazione per limiti d’imposta, possono procedere alla cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi – cfr. art. 2-ter D.L. n. 63/13;

– per quanto riguarda gli interventi strutturali di riqualificazione energetica di parti comuni che interessino l’involucro dell’edificio, così come quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, la cessione del credito corrispondente alla detrazione è consentita anche da parte dei soggetti beneficiari che non si trovano in situazioni di incapienza ed a favore di una più estesa platea di potenziali cessionari (non solo i fornitori che hanno effettuato tali interventi ma anche altri soggetti privati, ad esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari) – cfr. art. 2-sexies D.L. n. 63/13.

L’asimmetria esistente nell’individuazione dei potenziali cessionari e la considerazione che le maggiori limitazioni siano oggi sofferte proprio dai beneficiari incapienti ha determinato talune critiche da parte degli operatori del settore. Al fine di raccogliere le sollecitazioni pervenute, la proposta di emendamento da ultimo approvata dalla commissione permanente è finalizzata, quindi, ad estendere la portata dell’art. 2-ter D.L. n. 63/13, consentendo ai contribuenti che si trovano nella no tax area di beneficiare della detrazione fiscale mediante la cessione di un corrispondente credito sia ai fornitori che hanno realizzato gli interventi sia ad altri soggetti privati. La nuova formulazione, peraltro, non contiene l’espressa esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari che dovrebbero, quindi, ritenersi inclusi nella platea dei cessionari.

Se approvata, la disposizione consentirà ai soggetti incapienti di “monetizzare”, a determinate condizioni, il beneficio della detrazione astrattamente spettante con una maggiore facilità, potendo contare sul corrispettivo pagato dai soggetti che acquisteranno il credito.

I soggetti cessionari avranno quindi titolo a godere di un credito di imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in dieci quote annuali di pari importo ed utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Una volta approvata la modifica, si dovrà comunque attendere un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che definirà le modalità di attuazione della disposizione normativa.

Print Friendly, PDF & Email

Per ricevere quotidianamente i nostri aggiornamenti su energia e transizione ecologica, basta iscriversi alla nostra newsletter gratuita

Tutti i diritti riservati. E' vietata la diffusione
e riproduzione totale o parziale in qualunque formato degli articoli presenti sul sito.
Andrea Di Dio è Partner nel dipartimento Tax e lavora presso l’ufficio di Roma. Vanta una consolidata esperienza in relazione a una varietà di tematiche attinenti alla pianificazione fiscale, alle operazioni societarie straordinarie, di M&A e private equity, al contenzioso fiscale, alla fiscalità internazionale e al transfer pricing, nonché alla riorganizzazione di patrimoni familiari, anche in ambito successorio. Teresa Gasparre ha lavorato con DLA Piper si è specializzata in diritto tributario e si occupa prevalentemente di fiscalità d'impresa, diretta ed indiretta, e di fiscalità internazionale.