Scenari inediti per il finanziamento del settore energia – il nuovo pegno non possessorio

Shutterstock 184359812Con l’atteso D.L. 59/2016, entrato in vigore il 3 maggio scorso e già ribattezzato “D.L. Banche“, sono state introdotte varie considerevoli innovazioni in materia finanziaria come, ad esempio, l’accesso delle imprese al credito. Appaiono chiare le logiche programmatiche del decreto: facilitare l’erogazione dei finanziamenti alle imprese e accelerare la realizzazione del credito nei confronti delle imprese soggette a procedure concorsuali. È certamente degna di autonoma considerazione la nuova importante forma di garanzia mobiliare rappresentata dal pegno non possessorio, fino ad oggi quasi inedito al nostro ordinamento. Ricordiamo tra i precedenti il pegno non possessorio sui prosciutti introdotto dalla L. 401/1985, poi esteso anche ai prodotti caseari dalla L. 122/2001, che si perfezionava con l’apposizione di uno specifico contrassegno indelebile sulla coscia (o sul prodotto caseario a lunga stagionatura) a cura del creditore pignoratizio e con la contestuale annotazione su appositi registri vidimati annualmente.

L’estensione generalizzata del pegno non possessorio a tutti i beni dell’impresa, rappresenta una novità davvero significativa per la concessione del credito, tale da poter innescare interessanti ricadute a livello pratico.

Novità date dall’estensione generalizzata del pegno non possessorio

Fino ad oggi, le imprese non potevano sottoporre a pegno i loro beni mobili senza perderne il possesso; ai sensi degli artt. 2784 e ss. del codice civile, infatti, il pegno è di natura possessoria, venendo costituito sul presupposto che il creditore pignoratizio trattenga in garanzia e nella sua pur limitata disponibilità di godimento il bene mobile che ne è oggetto, fino ad eventuale escussione. La natura non possessoria del nuovo istituto consente invece al debitore di conservare la disponibilità del bene pignorato potendo farne uso, trasformarlo o alienarlo venendo in tal caso il pegno trasferito ope legis al prodotto di tale trasformazione o alienazione. Da oggi, a conti fatti, risulterà più agevole per un’impresa ottenere un finanziamento fornendo la suddetta garanzia mobiliare, che si costituisce consensualmente ricorrendo ad un semplice “contratto di pegno non possessorio“, con l’indicazione specifica delle parti, la descrizione del bene gravato, il credito garantito e l’importo massimo garantito, stipulato con il creditore e sottoposto a pubblicità costitutiva attraverso la sua pubblicazione nel “registro dei pegni non possessori” istituito presso l’Agenzia delle Entrate, per il cui funzionamento si attendono le norme applicative. Se, da un lato, il decreto favorisce le imprese, non bisogna d’altro canto trascurare il favor che il provvedimento riserva anche ai creditori. Essi appaiono avvantaggiati se si considera che, in sede concorsuale ad esempio, i crediti garantiti da pegno non possessorio possono essere escussi con maggiore facilità, non essendo richiesto l’intervento dell’autorità giudiziaria.

La garanzia viene quindi escussa per effetto del consenso espresso in sede contrattuale dallo stesso debitore. Il credito garantito da pegno mobiliare non possessorio è di natura privilegiata, con certi limiti.

Accanto al vantaggio per il datore di pegno di poter conservare la disponibilità del bene, c’è un altro interessante risvolto, quello di consentire la costituzione in pegno di beni fungibili o di beni immateriali non iscritti in registri che consentano la registrazione di diritti di pegno.

Sono infatti sottoponibili a pegno non possessorio tutti i beni mobili destinati all’attività di impresa (ma non i beni mobili registrati) presenti o futuri, determinati o determinabili mediante riferimento ad una o più categorie merceologiche o ad un valore complessivo. Proprio per queste caratteristiche lo strumento è fruibile dalle imprese del settore dell’energia, per le quali si aprono vari potenziali scenari di applicazione.

Potenziali scenari di applicazione per le imprese in energia

Salvi i necessari approfondimenti richiesti da una materia radicalmente nuova, sembra possibile assoggettare a pegno quantità determinate o determinabili sia di fonti combustibili fossili come il carbone, il petrolio o il gas, sia financo di energia elettrica. Il pegno potrebbe quindi trasferirsi da un bene all’altro seguendo il ciclo produttivo: ad esempio, il gas depositato in un serbatoio potrebbe essere oggetto di pegno non possessorio – nonostante il continuo ricambio e la variabilità del livello – e il pegno potrebbe poi trasferirsi sull’energia prodotta trasformando il gas e sul ricavato della vendita dell’energia prodotta.

Pensando invece ai fornitori di IPP titolari di un impianto di produzione di energia, l’acquisto di componenti tecnologiche come le turbine, i pannelli solari, le caldaie, le apparecchiature elettromeccaniche e simili potrebbe essere finanziato concedendo in pegno non possessorio tali beni. Rispetto alla vendita con riserva di proprietà regolata dall’articolo 1523 c.c. e ss., che consente l’opponibilità della riserva ai terzi acquirenti, previa iscrizione in un apposito registro, il pegno non possessorio può essere utilizzato anche quando il finanziatore sia un soggetto diverso dal venditore stesso. Anche le modalità di costituzione del pegno sembrano più agevoli rispetto alla riserva di proprietà.

È interessante poi pensare alla possibilità che il pegno non possessorio trovi applicazione a certe altre commodity quali i certificati verdi, i titoli di efficienza energetica (TEE) o le quote di emissione di CO2. La possibilità di costituire garanzie su questi beni è infatti limitata dal fatto che essi non sono beni spossessabili e che i registri nei quali sono iscritti non consentono la registrazione di pegni o altri diritti di garanzia. Per i certificati verdi, il GSE ha dettato regole specifiche per consentirne la costituzione di uno speciale vincolo sul “conto certificati verdi”. Per le quote di emissione di CO2, invece, il Registro dell’Unione non ammette l’iscrizione di diritti di garanzia. Alcuni Paesi dell’UE hanno qualificato le quote come strumenti finanziari, mentre l’Italia non ha fatto tale passo gettando incertezza sulla possibilità di assoggettarle alle c.d. garanzie finanziarie del D.Lgs. 170/04, in attesa della MIFID II che dovrebbe ammettere tale qualificazione in modo uniforme nell’Unione. Per i TEE valgono simili problemi e dubbi. Il pegno non possessorio potrebbe tuttavia aiutare a risolverli. 

In attesa di regole applicative più specifiche e salve le eventuali modifiche in sede di conversione, si può solo immaginare quante e quanto varie potranno auspicabilmente essere le modalità di applicazione di questa nuova forma di garanzia mobiliare, che potrebbe agevolare per gli operatori del settore energia l’accesso al credito bancario e da parte dei loro fornitori o clienti.

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L'avv. Maroncelli è un Partner del Dipartimento Corporate e responsabile del settore Energy in Italia. Lavora presso l'ufficio di Roma. L'Avv. Maroncelli fornisce assistenza in relazione a operazioni nazionali e internazionali nel settore energy, incluse le operazioni cross-border nel settore oil&gas. Dario Stifano è Avvocato nel dipartimento Corporate e lavora preso l’ufficio di Roma. Svolge la sua attività principalmente nel settore Corporate e si occupa inter alia di M&A, contrattualistica, pareristica. Da luglio 2016 a gennaio 2017 ha svolto un secondment a Miami (FL) negli Stati Uniti e a Panama City (Panama) collaborando per conto del dipartimento di Roma presso una società attiva nel campo delle energie.