Luce e gas: più tutele per i consumatori

firmacontrattoI clienti domestici che stipulano un nuovo contratto, per la fornitura di energia elettrica o gas, dovranno ricevere maggiori informazioni pre-contrattuali, avranno 14 giorni (anziché 10) per esercitare il diritto di ripensamento e potranno chiedere di accelerare il cambio di fornitore rinunciando al periodo di ripensamento. Questo è quanto previsto dalla delibera 266/2014/R/com dell’Autorità per l’energia in attuazione del D.lgs. 21/14 di recepimento della direttiva 2011/83/UE che integra e modifica alcune previsioni del Codice di consumo sui diritti dei consumatori.

I cambiamenti introdotti dalla delibera riguardano in primo luogo tutti i contratti, anche quelli stipulati a distanza (tramite telefono, su internet o fuori dai locali commerciali), e vanno a modificare, in parte, “il Codice di condotta commerciale dell’Autorità, ma anche alcuni provvedimenti di regolazione, come quelli sull’accesso ai servizi di distribuzione, sul diritto di recesso, sul cambio di fornitore e sui contratti non richiesti”.
Per questi ultimi, “le cosiddette misure preventive (telefonate o lettere di conferma della volontà del cliente di aderire a quel contratto introdotte con la delibera 153/2012) vengono sostituite dai nuovi obblighi del Codice del consumo, molto articolati e stringenti, a livello di ‘prevenzione’ dei contratti non richiesti, per quel che riguarda le indicazioni da fornire ai consumatori e la verifica del consenso per accertare la volontà di stipulare un nuovo contratto o cambiare fornitore”.
In sostanza, per i contratti stipulati fuori dai locali commerciali, “il venditore dovrà fornire al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o altro mezzo durevole che consenta al consumatore di conservare le informazioni (come ad esempio una mail, un cd); per i contratti a distanza il venditore dovrà dare al cliente la conferma del contratto (su mezzo durevole) prima che la fornitura inizi.
Per i contratti che si devono concludere per telefono, anche l’offerta dovrà essere confermata al consumatore che sarà vincolato solo dopo averla firmata o comunque accettata secondo quanto previsto dal Codice del consumo”.
Ciò che non è stato modificato invece, sono le procedure di ripristino introdotte dall’​A​utorità nel 2012, perch​è​ queste hanno l’obiettivo di consentire al cliente di tornare al venditore precedente, attraverso un percorso semplificato, “ con una finalità di tutela diversa e non sovrapponibile alle previsioni del Codice del consumo (come la tutela giudiziaria o il ricorso all’Antitrust ai quali i consumatori restano comunque liberi di aderire)”.

Inoltre, l’autorità ha avviato una procedura di consultazione in merito alle altre novità introdotte dal codice di consumo tra le quali sono presenti: l’indicazione del prezzo di fornitura di elettricità e gas comprensivo delle imposte, diversamente da quanto previsto oggi dal Codice di condotta commerciale, e la definizione degli elementi da inserire nel modulo-tipo per esercitare il diritto di ripensamento, in modo da garantire un’uniformità di utilizzo nel settore energetico.

Print Friendly, PDF & Email

Per ricevere quotidianamente i nostri aggiornamenti su energia e transizione ecologica, basta iscriversi alla nostra newsletter gratuita

Tutti i diritti riservati. E' vietata la diffusione
e riproduzione totale o parziale in qualunque formato degli articoli presenti sul sito.
Un team di professionisti curioso e attento alle mutazioni economiche e sociali portate dalla sfida climatica.