Dentro la Robin Tax E7 intervista Roberto Colicchio (Autorità per l’Energia). “Think tank” Enea: parla Ortis

20140129“La modifica normativa non rende più complicata l’azione di controllo; di fatto, la vigilanza viene circoscritta ai soli soggetti con fatturato oltre la c.d. soglia antitrust, ovvero sui soggetti che per le loro dimensioni, possono determinare un maggiore impatto sui prezzi in caso di condotte traslative. Il recente DCO 601/2013/E/RHT illustra gli orientamenti dell’Autorità per la riforma dell’impianto dell’attività di vigilanza, per recepire il nuovo perimetro dei soggetti vigilati, stabilire nuove tempistiche e modalità negli adempimenti e definire un criterio di campionatura”.
Così il commissario dell’Autorità per l’Energia, Rocco Colicchio, intervistato sul nuovo numero di e7, riguardo il fatto che, da quest’anno, i controlli della Robin Tax (di cui il regolatore ha pubblicato nei giorni scorsi la relazione annuale di attività), saranno effettuati a campione.
Colicchio ricorda più in generale che “la metodologia di analisi adottata parte dal principio che la maggiorazione d’imposta è l’entità da rintracciare nelle politiche dei prezzi praticati dalle imprese vigilate, attraverso l’osservazione del loro comportamento con particolare attenzione agli atti economico-finanziari compiuti nel mercato (clienti, fornitori, finanziatori) e all’interno delle aziende (costi e processi di efficientamento)”. “Questo metodo è principalmente di natura contabile e si basa sui dati contenuti nelle registrazioni e nella documentazione tenuta dalle imprese per obblighi di legge, che confluisce nei bilanci pubblici di esercizio. Il Consiglio di Stato ha affermato che gli strumenti conoscitivi individuati dall’Autorità ed applicati alle analisi dei dati sono “adeguati e proporzionati” anche in considerazione della “difficoltà e complessità proprie dell’esercizio di un potere di vigilanza su settori particolarmente sensibili e densi di implicazioni” , evidenzia il commissario.
Sono previsti più livelli di approfondimento in sequenza tra loro: in una prima fase, i soggetti vigilati debbono inviare alcuni dati contabili relativi ad acquisti, vendite e rimanenze di periodo, specificandone i volumi. I dati vengono validati ed elaborati dagli Uffici della Direzione Osservatorio Vigilanza e Controlli dell’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela dei Mercati della Guardia di Finanza per calcolare il cosiddetto margine di contribuzione semestrale. In caso di variazione positiva del margine attribuibile alla dinamica dei prezzi (c.d. effetto prezzo), viene inviata una richiesta di motivazioni e di informazioni e, se le risposte non sono esaustive o non pervengono, è possibile avviare un procedimento individuale per accertare eventuali condotte traslative.
“Il decreto-legge 112 che nel 2008 ha introdotto la Robin Hood Tax, vieta la traslazione dell’addizionale Ires sui prezzi al consumo e affida all’Autorità il compito di vigilare ‘’sulla puntuale osservanza della disposizione’’, sottolinea poi Colliccio.
“In tale contesto – spiega – l’Autorità si è concentrata sul monitoraggio delle imprese, con particolare attenzione ai prezzi praticati prima e dopo l’applicazione della maggiorazione Ires. Sin dall’inizio non è stata attribuita una potestà sanzionatoria al Regolatore. L’assenza di tale potere è stata in seguito ribadita anche dal Tribunale amministrativo e dal Consiglio di Stato, che hanno stabilito nelle loro sentenze l’esclusiva funzione di vigilanza e di referto dell’Autorità verso il Parlamento”.
Accanto all’attività referente nei confronti del Parlamento, comunque, “l’Autorità può esercitare il potere sanzionatorio per le violazioni della regolazione con riguardo all’obbligo di fornire la documentazione necessaria ai fini della vigilanza”, ricorda Colicchio. “Infatti nei casi in cui le imprese non abbiano adempiuto agli obblighi informativi nei termini previsti, l’Autorità intima formalmente ad adempiere con apposito provvedimento. Nel 2013, a seguito delle intimazioni ad adempiere, l’Autorità ha avviato 17 procedimenti sanzionatori nei confronti di 13 società del settore petrolifero e di quattro del settore energia elettrica e gas”, conclude.
Su questo numero del settimanale di QE, anche una intervista ad Alessandro Ortism che guida il gruppo di esperti incaricato dall’Enea di valutare le nuove proposte per lo sviluppo sostenibile.

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