Canone rai in bolletta: ecco come chiedere il rimborso

TelevisioneSono state rese note oggi dall’Agenzia delle Entrate le modalità con cui procedere per chiedere il rimborso del canone di abbonamento alla televisione, pagato – ma non dovuto – esclusivamente mediante l’addebito nelle fatture per l’energia elettrica (qui trovi il modulo ). La richiesta di rimborso, si legge nel documento, “può essere presentata anche da un erede in relazione alle utenze elettriche intestate ad un soggetto deceduto”.  In questo caso, in particolare, in una sezione specifica, l’utente è tenuto a indicare i dati anagrafici e il codice fiscale della persona morta. 

 Ma in dettaglio come deve essere presentata la richiesta di rimborso? L’Agenzia delle Entrate spiega che la domanda può essere presentata in due modi: “direttamente dal titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica, o dagli eredi, mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni fiscali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322” ; oppure “ tramite gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, comma 3, del predetto d.P.R. n. 322 del 1998, appositamente delegati dal contribuente, che a tal fine utilizzano l’applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate di cui al precedente punto”.  L’applicazione web, in particolare, sarà disponibile a partire dal 15 settembre 2016 sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

La data della richiesta è quella che compare sulla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate. Se non si può procedere a un invio per via telematica, è possibile inviare la pratica mediante raccomandata postale (in questo caso vale la data del timbro postale) . Se si sceglie quest’opzione, però, specifica l’Agenzia delle Entrate, al modello va allegata una fotocopia di un documento valido di riconoscimento. L’indirizzo a cui va spedita la documentazione è “Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino”. 

Nel richiedere il rimborso –  il cui importo totale deve coincidere con la somma degli importi del canone richiesti a rimborso per ciascuna fattura – va specificato il motivo per cui si effettua la domanda indicando un codice tra 4 diverse opzioni. In particolare la prima riguarda il caso in cui “il il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione di cui all’art. 1, comma 132, della legge n. 244/2007 (cittadino ultra 75enne con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva”. 

La seconda menziona, invece, il caso in cui “il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva”. 

Un terzo caso di esenzione è poi quello in cui “il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse dall’addebito (ad esempio mediante addebito sulla pensione)” 

Mentre l’ultima opzione si riferisce all’opzione in cui “richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica. In quest’ultimo caso è necessario indicare il codice fiscale del familiare a cui è stato addebitato il canone e  il periodo in cui sussistono i presupposti della richiesta. 

Ma come avverranno i rimborsi? Ad occuparsene saranno le imprese elettriche che provvederanno ad accreditare la cifra sulla prima fattura utile, o con diverse modalità tra cui l’assegno. La restituzione della somma non dovuta dal cittadino avverrà nel giro di 45 giorni, calcolati a partire dalla ricezione della comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate che pagherà direttamente la cifra nel caso in cui il rimborso da parte delle imprese elettriche non vada a buon fine. 

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