EGE,ESCo ed SGE: cosa cambia col nuovo decreto interdirettoriale

AccrL’atteso decreto interdirettoriale del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente del 12 maggio ha approvato gli schemi, predisposti da Accredia, di certificazione ed accreditamento per la conformità alle norme tecniche relative alle “Società che forniscono servizi energetici” (ESCO), agli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), ai Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE). A commentare è l’EGE Antonella Castelli.

Per quanto riguarda la figura dell’esperto in gestione dell’energia la novità consiste nella definizione delle quattro attività obbligatorie che si deve dimostrare di aver svolto per accedere al processo di accreditamento e che sono:

  • analisi approfondita e continuativa del sistema energetico in cui si trova ad operare (dei processi, degli impianti e delle tecnologie impiegati, della politica energetica dell’organizzazione);
  • gestione di una contabilità energetica analitica, valutazione dei risparmi ottenuti dai progetti di risparmio energetico e relative misure;
  • diagnosi energetiche comprensive dell’individuazione di interventi migliorativi anche in relazione all’impiego delle fonti energetiche rinnovabili;
  • analisi tecnico-economica e di fattibilità degli interventi e valutazione dei rischi (i compiti obbligatori sono quelli dei punti  1, 4, 6 e 7 dei 17 compiti previsti al punto 4 della norma 11339:2009).

Nello schema del decreto viene anche definita l’esperienza minima di lavoro che va da tre anni a dieci anni a seconda della formazione del candidato: vi erano, in precedenza, in relazione agli anni minimi di esperienza, differenze tra un ente di certificazione e l’altro a parità di titolo di studio conseguito. Ci sono inoltre altre tre attività in aggiunta alle quattro obbligatorie per un totale di almeno sette che l’aspirante EGE deve dimostrare di aver svolto e sono da individuare nei restanti 13 compiti:

  • promozione dell’introduzione di una politica energetica dell’organizzazione o, se già presente, attività di verifica;
  • promozione dell’introduzione e del mantenimento all’interno dell’organizzazione dei sistemi di gestione dell’energia conformi alla UNI CEI EN 16001 (oggi ISO 50001);
  • analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia;
  • ottimizzazione della conduzione e manutenzione degli impianti;
  • gestione e controllo dei sistemi energetici;
  • elaborazione di piani e programmi di attività e attuazione degli stessi con la gestione del personale addetto, dei consulenti, dei fornitori, delle ditte esecutrici;
  • individuazione di programmi di sensibilizzazione e di promozione dell’uso efficiente dell’energia e attuazione degli stessi;
  • definizione delle specifiche tecniche attinenti gli aspetti energetici dei contratti per la realizzazione di interventi e/o la fornitura di beni e servizi e la gestione di impianti;
  • applicazione appropriata della legislazione e della normativa tecnica in campo energetico e ambientale;
  • reportistica e relazioni con la direzione, il personale e l’esterno;
  • pianificazione dei sistemi energetici;
  • pianificazione finanziaria delle attività;
  • gestione del progetto (project management).

Il decreto coinvolge anche chi è già EGE certificato poiché, stabilendo una obbligatorietà riguardante le attività svolte e gli anni minimi di lavoro nel campo per certificare l’esperienza, stabilisce requisiti di conformità che dovranno comunque essere verificati.  In vista della data del 18 Luglio 2016 a partire dalla quale l’Esperto in Gestione dell’Energia per eseguire le diagnosi energetiche o per accedere al meccanismo dei certificati bianchi dovrà essere certificato secondo la norma UNI CEI 11339:2009 da Organismi di certificazione accreditati, gli EGE certificati sono passati da 264 (dato di ottobre 2014) a 499 (aggiornamento del registro Accredia del 30/04/2015).

Ma c’è un altro passo da compiere proprio in vista della data di luglio 2016: le persone già certificate sotto accreditamento, in conformità alla norma UNI CEI 11339:2009, prima della pubblicazione di questo nuovo schema, devono estendere la certificazione ai nuovi requisiti applicabili (punto 1, art. 12 del D. Lgs. 102/2014). La gestione dell’estensione della certificazione sarà stabilita da ogni singolo ente di certificazione anche in base alla differenza con lo schema adottato in precedenza. Un possibile orientamento degli enti di certificazione, per quanto riguarda la tempistica, potrebbe essere quello di far coincidere il periodo per l’attività di estensione della certificazione (raccolta e verifica di eventuali prove documentali o esami -a discrezione dell’ente- per l’accoglimento della domanda di estensione) con quella per il mantenimento annuale della certificazione (raccolta e verifica di prove documentali per la sorveglianza).

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