Imprese energivore: entro il 30 Novembre per ottenere le agevolazioni

energivoriIn data 4 ottobre 2013, l’Autorità AEEG per l’Energia ha dato il via alla fase operativa per definire una significativa riduzione dei costi elettrici in favore dei consumatori cosiddetti “energivori”, pubblicando la Delibera 437/2013: “Modalità operative per la prima costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica”, ha stabilito i criteri per beneficiare delle agevolazioni previste, fornendo le istruzioni per dare vita all’elenco delle imprese energivore e per trasmettere via web le dichiarazioni annuali previste dall’art. 6, comma 3, del decreto interministeriale 5 aprile 2013, entro e non altre il 30 novembre.

Beneficiari
Nell’anno solare 2012 abbiano avuto i seguenti requisiti:
1. Solo attività manifatturiero con ATECO 2007 (ovvero codici da 10.xx.xx a 33.xx.xx);
2. Utilizzo per lo svolgimento della propria attività di almeno 2,4 Gigawattora elettrici (2.400.000 kWh) annui;
3. Rapporto IIE (Indice Intensità Elettroenergetica) tra il costo del quantitativo di energia elettrica utilizzata nell’anno solare (da calcolarsi usando la tabella di prezzi unitari sotto riportata) ed il fatturato dell’anno uguale o superiore al 2% (due percento).

Facendo ATTENZIONE:
Il prezzo di acquisto ed autoprodotta dell’energia elettrica è fissato dall’AEEG
Il Fatturato è SOLO il dato ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto

Per le imprese in situazioni di crisi aziendale, è previsto che l’annualità di riferimento debba essere riferita all’ultimo anno utile prima della formalizzazione dello stato di crisi, quale dato più rappresentativo dell’attività di impresa, con riguardo ad un andamento non falsato dalla congiuntura. La condizione dell’impresa in “stato di crisi” è relativa ai casi in cui il Ministero del Lavoro ha autorizzato il ricorso alla Cassa integrazioni guadagni straordinaria.

Entità beneficio:
Con decorrenza 01 Luglio 2013, per questa tipologia di aziende, il Decreto Passera prevedeva una riduzione dell’incidenza degli oneri generali di sistema (componenti tariffarie A2, A3, A4, A5 , AS e la nuova AE dal prossimo 01 Gennaio 2014) in funzione del rapporto IIE, in funzione del rapporto IIE secondo la seguente tabella:
• valore IIE tra 2% e 6%: – 15% degli oneri di sistema elettrico
• valore IIE tra 6% e 10%: – 30% degli oneri
• valore IIE tra 10% e 15%: – 45% degli oneri
• valore IIE superiore al 15%: – 60% degli oneri
Per il II semestre 2013 le agevolazioni secondo la TABELLA UFFICIALE AEEG (in allegato) verranno riconosciute a consuntivo entro il 31/03/14, sulla base dei consumi dichiarati per il 2012.
É bene precisare che tali percentuali – prefigurate dal Decreto Passera – sono indicative poiché la Delibera 437/2013 prescrive che l’entità dello sgravio sia disciplinata da successivo provvedimento. La data di decorrenza dello sconto è 1 Luglio 2013 come previsto in Delibera 340/2013/R/eel.

La dichiarazione
La Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) ha realizzato e reso fruibile via Web un sistema telematico di raccolta delle dichiarazioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto 5 aprile 2013.
Per chi volesse maggiori informazioni può contattare EnergyInlink, che provvede gratuitamente ad effettuare il calcolo per verificare se l’azienda possiede i requisiti sopraccitati. In caso affermativo, si può concordare la modalità economica di supporto nella procedura di accreditamento sul sistema telematico.

A cura dell’Ing Simone Castronovo, Consulente energetico – EnergyINlink

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