Il sistema dei controlli sui dispositivi di conversione del gas

Gas9luglioCon l’adozione della Direttiva del Ministro dello Sviluppo economico del 12 maggio 2014, che disciplina tra l’altro i controlli sulla misurazione del gas, i cittadini e le imprese avranno ulteriori tutele e garanzie. Infatti, in applicazione di quanto stabilito nell’articolo 19 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 n. 22 (decreto di recepimento della Direttiva europea MID, Measuring Instruments Directive), il decreto 75 del 16 aprile 2012 definiva i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici sui contatori e sui dispositivi di conversione del gas, lasciando la disciplina delle procedure tecniche a successive direttive del Ministro.

La direttiva appena adottata fornisce pertanto quelle linee di indirizzo e coordinamento tecnico necessarie a definire dettagliatamente le operazioni per la verificazione dei dispositivi di conversione di volumi di gas. Premesso che il campo di applicazione è relativo agli strumenti che sono conformi alla direttiva MID e recano pertanto la marcatura “CE” e la marcatura metrologica supplementare “M”, la disciplina reitera alcuni lemmi già adottati in precedenti regolamenti per altre tipologie di strumenti disciplinati dalla Direttiva europea, quali la distinzione tra controlli periodici e controlli casuali e la separazione dei soggetti che effettuano tali attività con la riserva al sistema camerale dei compiti di garanzia e tutela del mercato, esplicati con le varie modalità, al fine di preservare le dinamiche da prevedibili carenze di professionalità o da superficiali applicazioni formalistiche. Insomma, i controlli vanno fatti, ripete il legislatore, fornendo istruzioni e dispensando compiti precisi. Gli organismi che, secondo quanto previsto dal D.M. n. 75/2012, eseguono la verificazione periodica sui contatori e sui convertitori, sono organismi che devono dimostrare di possedere i requisiti strutturali, professionali e gestionali prescritti in conformità alle norme. La procedura che consente l’accertamento di tali requisiti è la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) prevista dalla Legge 241/90, supportata dall’accreditamento di un Ente unico di accreditamento in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020 – Organismi di ispezione e prova; la diversa natura di tali procedure attesta il massimo grado di importanza che l’ordinamento riconosce agli interessi coinvolti in questo genere di misurazioni e, conseguentemente, attiva un duplice sistema di garanzia a tutela degli utilizzatori del gas, così come dei distributori. Stante la delicatezza del compito, la direttiva ha completato il contesto normativo stabilendo requisiti professionali cogenti per il responsabile tecnico dell’organismo e per tutto il personale operativo dell’organismo.

Come noto, la professionalizzazione degli operatori è un passaggio fondamentale per la creazione di una rete qualificata di imprese abilitate ad eseguire la verificazione periodica; l’apporto infatti delle “persone” resta un contributo essenziale per lo sviluppo di ogni sistema accreditato. Ed è proprio allo scopo di accrescere il contributo degli organismi nella funzione di tutela e garanzia del mercato che la direttiva, in tal proposito, integra la già citata norma prevedendo il possesso di un diploma nonché la dimostrazione di esperienza lavorativa nel settore del gas e, infine, l’adeguata conoscenza della normativa vigente in materia di metrologia legale. Se da un canto si richiede che gli operatori siano adeguatamente formati e preparati, dall’altro la verifica della professionalità è attuata sul campo ed ha ad oggetto il corretto espletamento delle attività di verificazione periodica.

Com’è evidente, l’intervento ministeriale che detta l’adozione di prestabilite procedure tecniche per la verificazione avrà l’effetto di dare ulteriore impulso a questa nuova tipologia di controlli; la direttiva infatti, oltre fornire chiare procedure tecniche da applicare, propone anche una check list che al tempo stesso guida l’operatore, dà evidenza delle prove eseguite e costituisce oggetto di controlli di parte pubblica. Considerato che la direttiva per lo più utilizza schemi e modalità già normate nella UNI EN 12405-1 (Misuratori di gas – Dispositivi di conversione ), è evidente come l’indirizzo ministeriale allontani ogni dubbio interpretativo o ritardo nell’applicazione del D.M. n. 75/2012, fornendo una guida agevole per l’efficace esplicazione dei controlli, vuoi al fine di uniformarle su tutto il territorio nazionale, escludendo equivoci di forme e di contenuti, vuoi sollevando imprese ed utenti da oneri che non siano connessi alla semplice verifica del mantenimento nel tempo dei fondamentali requisiti prestazionali.

Com’è noto, il dispositivo di conversione del volume è uno strumento che opera in sequenza al contatore propriamente detto, al fine di riportare alle condizioni termodinamiche di riferimento il gas misurato, tenuto anche conto della sua specifica composizione. Il corretto funzionamento dello strumento richiede la misura della temperatura e, se del caso, della pressione; pertanto, oltre al controllo di elementi formali (come la marcatura “CE” e la marcatura supplementare “M”) o della presenza della dichiarazione di conformità, le procedure prevedono prove volte a verificare la correttezza delle misurazioni di temperatura e pressione, effettuata grazie a strumenti campione riferibili, nonché della correzione. La riferibilità (traceability) degli strumenti di misura utilizzati nei controlli è uno dei principi alla base del decreto e della direttiva ministeriale.

Posto che una delle prime raccomandazioni della direttiva MID consiste proprio nell’utilizzo di strumenti riferibili, la direttiva ministeriale, in applicazione anche del suddetto decreto n. 75/2012, integra i requisiti da rispettare stabilendo incertezza ed errore massimo degli strumenti di riferimento utilizzati ai fini della determinazione dell’errore del convertitore e per il controllo delle condizioni climatiche di esercizio dello stesso. In tal modo le prove finalizzate a verificare il rispetto dell’errore massimo tollerato si avvantaggiano di strumenti il cui errore deve essere mantenuto entro determinati limiti, interpretabili alla luce dell’incertezza con la quale è stata effettuata la certificazione, anch’essa non superiore a parametri stabili dalla direttiva.

Dall’illustrazione dei contenuti della direttiva ministeriale se ne può evincere come essa costituisca un punto fermo nella tutela dei diversi interessi dedotti nelle transazioni del gas, come attui l’imparzialità e l’oggettività dei controlli metrologici periodici, fermo restando la presenza dell’autorità pubblica che cinge nel suo abbraccio cogente tutta la rete, attraverso i necessari controlli casuali, finalizzati ad individuare le deviazioni rispetto a quanto considerato “norma”. I pilastri di questa garanzia sono quindi ravvisabili nel corretto equilibrio tra volontario e cogente, tra controlli periodici e controlli casuali delle autorità, tra accreditamento delle procedure e riferibilità degli strumenti di riferimento, fermi restando i differenti ruoli e le diverse responsabilità dei soggetti coinvolti nel sistema delineato dal decreto e dalla direttiva

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Responsabile del Laboratorio di Taratura Accreditato e dell'Organismo Notificato CE presso Camera di commercio di Prato