Fatturazione di chiusura, nuovi indennizzi ai clienti e potenziamento dell’autolettura

BollettaNuovi indennizzi automatici per i consumatori che potranno arrivare fino a un totale di 57 euro per i casi più gravi di inadempimento sia da parte del distributore sia del venditore. Questo è solo uno degli interventi, relativi alla fatturazione di chiusura, approvati dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il gas e il sistema idrico, che entreranno in vigore dal prossimo giugno per i clienti domestici e i piccoli consumatori del settore elettrico e gas, sia nel mercato libero, sia nei regimi di tutela.   

Tra le altre misure introdotte, come si legge in una nota dell’Autorità,  anche  tempi certi per l’invio delle bollette di chiusura in caso di cambio fornitore, voltura o disattivazione per garantire il rispetto del termine massimo di ricezione delle fatture di 6 settimane dalla cessazione della fornitura, meccanismi per massimizzare l’utilizzo di dati di misura effettivi, anche potenziando l’uso dell’autolettura. 

Andando più in dettaglio in base alla delibera dell’AEEGSI il limite massimo  per l’emissione delle fatture di chiusura  sarà pari a 8 giorni precedenti allo scadere  dei tempi previsti per la ricezione (6 settimane dalla cessazione della fornitura) o  2 giorni in caso di recapito della bolletta via mail o web. Inoltre il fornitore avrà l’obbligo di rispettare una precisa priorità nell’uso dei dati ottenuti dal distributore. Prima dovranno essere utilizzati i dati di misura effettivi, subito dopo si potrà passare alle autoletture validate e infine ai dati stimati dal distributore. 

Nel caso in cui  i consumi reali non siano reperibili, una fattura basata sull’autolettura inviata dal cliente ma non ancora validata dal distributore dovrà in ogni caso essere emessa dal venditore, se comunicata. L’altra opzione è una fattura  basata sui consumi stimati dal venditore stesso, dove però venga specificato al cliente che si potrà andare incontro a un ulteriore conguaglio nel momento in cui il distributore fornirà i suoi dati. 

 Un altro punto della delibera è quello legato all’utilizzo dell’autolettura da parte del cliente introdotto con l’obiettivo di limitare i casi di fatture basate su dati stimati.  Nei casi di cambio venditore o di voltura di utenti non dotati di smart meter nel settore gas o con contatori non telegestiti in quello elettrico, i consumatori potranno effettuare l’autolettura comunicandola al venditore che avrà ulteriori obblighi informativi nei confronti dei clienti relativamente all’uso della stessa alle modalità e ai tempi per realizzarla. Per quanto riguarda invece la validazione, gli obblighi di comunicazione dei dati al distributore  sono mantenuti dal venditore.  

Novità anche in tema di indennizzi. Se l’emissione della fattura di chiusura avviene oltre i termini previsti, allora subentra l’obbligo per il venditore di riconoscere un indennizzo al cliente che va da un minimo di 4 euro (1-10 giorni di ritardo ) fino a un massimo di 22 euro (se il ritardo supera i 90 giorni solari). L’obbligo di indennizzo è valido anche per il distributore. in particolare il cliente avrà diritto a 35 euro nel caso in cui il distributore non metta a disposizione la lettura per la cassazione della fornitura in un lasso di tempo tale da consentire al venditore di emettere la fattura di chiusura, ovvero a 30 giorni dal termine della fornitura. 

A sua volta anche il venditore avrà diritto a un indennizzo dal distributore nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la messa a disposizione dei dati di misura. Si va dai 4 euro per un giorno di ritardo fino a un massimo di 22 euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni. 

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