Servizio di vendita e interruzione della fornitura: l’Autorità sanziona Eni ed Enel Servizio Elettrico

Giudizio AutoritLe infrazioni verso il consumatore

Infrazioni riguardanti la qualità commerciale del servizio di vendita e violazione degli obblighi informativi in caso di interruzione della fornitura dei clienti gas disalimentabili. Sono le accuse rivolte, rispettivamente, ai due colossi dell’energia Enel Servizio Elettrico ed Eni SpA verso cui l’Autorità per l’Energia ha, nel primo caso, irrogato una sanzione di circa 800 mila euro e, nel secono, avviato un procedimento sanzionatorio con una possibile sanzione fino a circa 920 mila euro.

La sanzione ad Enel Servizio Elettrico

Come si legge nel comunicato diffuso dall’Autorità per l’energia, a seguito di verifiche ispettive effettuate nel gennaio 2011 e relative al periodo II semestre 2009-I semestre 2010 sono state riscontrate “numerose infrazioni riguardanti la qualità commerciale del servizio di vendita (deliberazione 700/2016/S/eel)” da parte di Enel Servizio Elettrico. Nello specifico: errata classificazione dei reclami scritti e delle richieste di rettifica di fatturazione dei clienti finali come semplici richieste di informazioni; omessa o ritardata erogazione di indennizzi automatici a favore dei clienti finali nei casi di mancato rispetto degli standard previsti dalla regolazione; e assenza di motivazioni adeguate nelle risposte ai reclami e alle richieste di rettifica di fatturazione.

Il procedimento sanzionatorio ad Eni SpA

Eni SpA, invece, risulta colpevole nel 2015 di non avere “informato correttamente circa 7.300 clienti morosi dell’imminente intervento di interruzione della fornitura gas, come previsto dalla regolazione, non consentendo loro di scegliere se evitare l’intervento con il pagamento di quanto dovuto o subire l’interruzione con i conseguenti costi di ripristino”. A ciò si aggiunge il fatto che da marzo 2016 la compagnia abbia introdotto una forma di comunicazione all’utente sull’eventuale interruzione “non conforme a quanto previsto dalla regolazione, cioè priva dell’informativa sulle modalità di ripristino della fornitura”, prosegue la nota. L’azienda rischia il pagamento della sanzione finale di 920 mila euro, ma “ha la possibilità di aderire (entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione 699/2016/S/gas) alla chiusura dello stesso procedimento con procedura semplificata, mediante il pagamento di un terzo della sanzione, previa dimostrazione della cessazione della condotta contestata”.

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